Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:
1) personale non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
Quindi prima il personale non vedente e poi il personale emodializzato.
Questa è l’unica precedenza, come abbiamo detto in un altro articolo, che si applica sia nei trasferimenti sia nei passaggi di cattedra e di ruolo.
Libero Tassella SBC
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