La mobilità dei docenti è un tema centrale per il mondo scolastico, soprattutto per coloro che desiderano rientrare nella scuola di precedente titolarità dopo essere stati dichiarati soprannumerari. La normativa vigente, regolata dall’articolo 13 del CCNI 2025/2028, stabilisce che il diritto al rientro con precedenza è garantito solo a chi presenta domanda ogni anno nel decennio successivo al trasferimento d’ufficio.
Una nostra lettrice ha sollevato un quesito importante: cosa accade se non si presenta domanda entro i termini previsti? La risposta è chiara: non presentare domanda comporta la perdita della precedenza per il rientro e del punteggio di continuità maturato nella scuola di ex titolarità. Tuttavia, è possibile fare richiesta per tornare nella stessa scuola, ma senza alcuna priorità rispetto agli altri movimenti.
Per mantenere la precedenza, è fondamentale indicare la scuola di ex titolarità come prima preferenza nella domanda annuale e allegare la dichiarazione di continuità di servizio. Inoltre, la precedenza opera esclusivamente all’interno della provincia e per la stessa tipologia di posto.
Una corretta pianificazione e una conoscenza approfondita delle regole sono essenziali per non perdere opportunità preziose.
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