Con l’avvicinarsi del biennio 2025/26, il tema della mobilità per i docenti assume un ruolo cruciale, in particolare per chi è soggetto al vincolo quinquennale sul sostegno. Questo vincolo, previsto dall’art. 23 del nuovo CCNI 2025/28, obbliga i docenti neoassunti o trasferiti su posti di sostegno a rimanere su tale tipologia di incarico per almeno cinque anni.
Durante questo periodo, è possibile presentare domanda di trasferimento o passaggio di ruolo, ma esclusivamente per posti di sostegno e solo se non si è soggetti ad altri vincoli di mobilità. In caso di trasferimento, il conteggio del quinquennio prosegue senza ripartire da capo; al contrario, con un passaggio di ruolo su sostegno in ordine o grado diverso, il vincolo viene riavviato.
Le deroghe previste dal CCNI permettono alcune eccezioni per specifiche situazioni personali, come l’assistenza a familiari disabili, ma non incidono sul vincolo quinquennale legato alla tipologia di posto. Pertanto, chi è ancora soggetto a tale obbligo potrà richiedere mobilità solo per incarichi su sostegno, anche usufruendo delle deroghe.
Questa normativa rappresenta un equilibrio tra il diritto alla mobilità e la necessità di garantire continuità didattica per gli studenti con disabilità.
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