Le operazioni di mobilità per il personale docente si articolano in tre fasi distinte, ognuna con regole specifiche. Nella prima fase, relativa ai trasferimenti tra scuole dello stesso comune, non vengono valutate le esigenze familiari. In questo contesto, i punteggi sono calcolati esclusivamente sulla base dell’anzianità di servizio (sezione A1) e dei titoli generali (sezione A3).
Diverso è il caso del trasferimento da posto di sostegno a posto comune, anche se avviene all’interno dello stesso comune. Questo tipo di movimento rientra nella seconda fase della mobilità, che include i trasferimenti provinciali. In questa fase, le esigenze familiari (sezione A2) tornano a essere considerate, ma solo in specifiche circostanze. Ad esempio, il punteggio per ricongiungimento al genitore è attribuito solo a docenti senza coniuge o separati legalmente.
È importante sottolineare che per l’anno scolastico 2025/26 i trasferimenti da sostegno a posto comune saranno effettuati sul 100% dei posti disponibili, percentuale che diminuirà negli anni successivi. Le regole dettagliate sono consultabili nell’Ipotesi di CCNI 2025/28.
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