Come sapete sono state ulteriormente estese le deroghe ai vincoli di permanenza.
Come è noto le deroghe sono state previste anche per i docenti che siano:
1) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità (nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età);
2) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
Nel rinviare all’art. 2, comma 6, del CCNI in merito all’indicazione delle preferenze da parte dei docenti che intendano beneficiare delle citate deroghe, ne abbiamo parlato diffusamete in un nostro articolo , si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti:
a) i docenti devono dichiarare, avvalendosi dell’apposito modello G pubblicato sul sito del MIM ( vedi edizione riveduta) nella sezione Mobilità, di trovarsi in una delle condizioni indicate dalla citata disposizione contrattuale;
b) sempre mediante il modello G, devono indicare, a seconda dei casi, il comune di effettiva residenza propria (articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), o degli assistiti o dei figli minori di sedici anni, o del genitore ultrasessantacinquenne, dichiarando la decorrenza dell’iscrizione anagrafica.
c) nel caso dei figli nati nei tre mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’O.M., ma entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di mobilità, si prescinde dalla dichiarazione sulla decorrenza dell’iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione dell’O.M.;
d) nei casi di docenti che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di docenti che fruiscano dei riposi e permessi previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 151/2001, o di docenti che siano coniugi o figli di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118, è necessario allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità).
La predetta documentazione/certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di mobilità.
Libero Tassella SBC
Leggi anche:
Mobilità 2025/26 cosa viene calcolato nel computo del triennio
Mobilità 2025/26 – POSTO “MONTESSORI” NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Segui i canali social di InformazioneScuola
Iscriviti al gruppo Telegram: Contatta @informazionescuola