Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
1) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
2) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
Vanno esclusi i docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo. Leggere con attenzione l’art 13.
In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
Libero Tassella SBC
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