Tale fase (seconda fase dei trasferimenti) concerne i trasferimenti da un comune all’altro della medesima provincia, a questa fase partecipano anche i titolari di posto di istruzione e la formazione dell’età adulta.
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A tale fase partecipano con precedenza i docenti trasferiti d’ufficio titolari di posti e di cattedre, secondo all’ordine di viciniorità rispetto al loro comune di titolarità, ordine stabilito da apposite tabelle, che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra a domanda.
Per i trasferimenti d’ufficio il punteggio considerato valido è quello attribuito dai Dirigenti Scolastici nella graduatoria di circolo o di istituto.
Nel trasferimento intercomunale si applicano le preferenze di cui al comma 1 art.13 relativamente ai punti III, IV, VI e VII.
Alla seconda fase dei trasferimenti prendono parte i docenti che presentano domanda di trasferimento nella provincia di titolarità da posto di sostegno a posto comune con precedenza o senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
Tali docenti partecipano per il 23/24 sul 75% dei posti mentre per 24/25 parteciperanno solo sul 50% dei posti.
Vista la progressiva riduzione dell’aliquota fino ad arrivare ad un dimezzamento, se è stato completato il quinquennio di permanenza su posto di sostegno ( a tal fine l’anno in corso è valido) consigliamo di presentare per il 23/24 la domanda di trasferimento da posto di sostegno a posto comune.
I docenti che chiedono il trasferimento su posto di sostegno anche per le scuole dello stesso comune, devono indicare nella domanda e documentare in allegato con autocertificazione le esigenze di famiglia che verranno valutate in quanto essi partecipano non alla prima bensì alla seconda fase dei trasferimenti.
Sono previste precedenze per i trasferimenti nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere, nei centri di istruzione degli adulti (CIPIA), nelle sedi di organico dei corsi serali, per i docenti che abbiano maturato su tali tipologie di posti un servizio di tre anni, ivi compreso l’anno in corso, da documentare con apposita dichiarazione da allegare alla domanda di trasferimento ( art. 23 commi 14 e 15 CCNI 22/25).
Libero Tassella.
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