Mettiamo a disposizione dei lettori di InformazioneScuola la scheda completa relativa alla mobilità 2018. Tale scheda è stata redatta dalla FLC Cgil e serve a fare chiarezza sulle novità relative al trasferimento per l’anno scolastico 2018/2019.
Deroga al vincolo triennale nei trasferimenti interprovinciali
Anche per la mobilita? 2018/2019 tutti i docenti di ogni ordine e grado, titolari sia di scuola che di ambito, compresi i neo-assunti, potranno richiedere il trasferimento sia provinciale che interprovinciale in deroga al vincolo triennale.
Preferenze esprimibili – docenti
Tutti i docenti a tempo indeterminato, dall’infanzia alle secondarie di 2° grado, potranno richiedere con un’unica domanda fino ad un massimo di 15 preferenze, sia per i trasferimenti che per la mobilita? professionale.
Nell’unica domanda per i trasferimenti, e nelle specifiche domande quante sono le richieste di mobilita? professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra), le 15 preferenze si intendono complessive per i movimenti sia provinciali che interprovinciali.
Si potranno esprimere preferenze sia per scuole (fino ad un massimo di 5), che per ambiti o per intere province (nei casi dei trasferimenti interprovinciali), ma sempre nel limite complessivo delle 15 preferenze. Anche chi e? titolare su ambito con incarico triennale su scuola, potra? esprimere preferenze di scuola.
Se soddisfatti per una delle preferenze sintetiche espresse indicando le province si assumera? la titolarita? in un ambito di quella provincia secondo il criterio della prossimita? previsto nell’elenco del bollettino ufficiale.
I trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali. Di conseguenza le domande all’interno della provincia verranno soddisfatte prima di quelle da fuori provincia, anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia.
Nel caso in cui nella stessa domanda il docente indichi sia scuole che ambiti della propria provincia, e poi anche scuole o ambiti di altre province o intere province, si terra? conto dell’ordine di preferenze indicato da ciascuno qualora si abbia diritto ad avere soddisfatte piu? preferenze.
Come per i titolari su scuola, anche i docenti incaricati triennali non potranno esprimere nelle 5 preferenze di scuola la stessa scuola di titolarita? o di assegnazione, in quanto “sede non esprimibile”. Questo perche? non puo? essere disponibile, ai fini della mobilita?, ne? il posto occupato da un titolare di scuola, ma neanche quello occupato da un docente con incarico, in quanto questi ha pieno diritto di rimanere nella propria scuola non solo per un triennio, ma anche successivamente per conferma, salvo non diventi perdente posto. Per cui, nei fatti, le due fattispecie (titolare di scuola e incaricato triennale) sono assimilabili perche? aventi lo stesso diritto di stabilita? e continuita?.
Sempre nella mobilita? volontaria e secondo lo stesso principio, non sono considerate valide le preferenze sintetiche comprensive della scuola di titolarita?/incarico del docente relativamente alla medesima tipologia di posto.
Sono esprimibili le preferenze: scuola / ambito / provincia, non quelle per “comune” e “distretto”.
Nel dettaglio, le preferenze per i CPIA non sono esprimibili, mentre lo sono quelle per gli ex CTP (sede di organico autonomo), i corsi serali, le sedi carcerarie/ospedaliere, i licei europei in quanto preferenze puntuali che potranno essere espressamente richieste. In caso di preferenza di ambito o provincia si potra? accedere a tali posti (e si e? obbligati nella fase di assegnazione dall’ambito a scuola se non ci sono altri posti) solo se richiesto nella specifica casella del modulo domanda.
Possono presentare domanda di mobilita? su posti di sostegno anche i docenti che partecipano ai corsi universitari di specializzazione e conseguono il titolo dopo il termine previsto dalla OM, purche? entro i 5 giorni antecedenti la chiusura delle funzioni SIDI.
Discipline specifiche dei Licei musicali
I docenti gia? utilizzati che effettuano la mobilita? professionale 2018/2019 verso gli insegnamenti specifici dei licei musicali, invieranno la domanda in formato cartaceo all’Ufficio scolastico provinciale di destinazione, entro i termini stabiliti.
Vista la proroga del CCNI 2017/2018 e in merito a quanto disposto circa la mobilita? straordinaria, i docenti assunti il 1 settembre 2017 non potranno presentare domanda di trasferimento ne? provinciale, ne? interprovinciale. Il provvedimento si estende ai docenti provenienti dalle graduatorie del concorso.
Nessun obbligo a permanere tre anni nella scuola richiesta volontariamente
Non si applica alla mobilita? 2018/2019 quanto previsto dall’ipotesi di CCNL 2016/2018 art.22 comma 4 a1). La materia e? interamente rinviata al prossimo rinnovo contrattuale.
Pertanto, il trasferimento/passaggio su una scuola indicata tra le preferenze puntuali, se ottenuto, non pregiudica la possibilita? di presentare una nuova domanda per l’a.s. 2019/2020.
Organico unico dell’autonomia
Dal 2017/2018 e? stato istituito l’organico unico dell’autonomia in cui sono confluiti sia le sezioni staccate in comuni diversi che i diversi ordinamenti negli Istituti di Istruzione Superiori (IIS). Tale provvedimento ha avuto ricadute sulla mobilita? e sulla titolarita? dei docenti, in particolar modo per quanto riguarda l’individuazione del perdente posto.
Nel modulo domanda, specificatamente per il trasferimento o il passaggio nelle secondarie di I° e II° grado, i docenti (anche quelli titolari di ambito) indicheranno il “codice sede di organico unico” dell’intero istituto.
L’unica eccezione sara? per i singoli CTP (dello stesso CPIA), i corsi serali e le sedi carcerarie/ospedaliere che manterranno ancora distinto l’organico per singole sedi.
Le cattedre orarie esterne (ovvero con completamento su altre scuole,
compresi i corsi diurni / serali) possono essere costituite nello stesso ambito e, dal 2018/2019, anche tra ambiti diversi con il criterio della viciniorita?. L’assegnazione su tali cattedre a seguito di domanda volontaria, avverra? solo se il docente ne avra? fatta esplicita richiesta nella casella del modulo- domanda.
Nelle scuole con sedi articolate su piu? comuni dello stesso ambito (ex sezioni staccate con organico e titolarita? autonoma, ma anche in plessi distanti e su comuni diversi) l’assegnazione dei docenti (ma anche degli ATA) alle singole sedi sara? disposta dai dirigenti scolastici sulla base dei criteri stabiliti nella contrattazione di scuola, la quale si dovra? espletare in tempo utile a garantire il regolare avvio dell’anno scolastico.
Posti disponibili per la mobilita?
Ai fini della mobilita? saranno disponibili in ciascuna scuola tutti i posti “vacanti”, ovvero la somma dei posti attribuiti alla scuola nell’organico dell’autonomia per ciascuna tipologia o classe di concorso (senza alcuna differenziazione tra i posti assegnati per il curricolare e quelli per il potenziamento), meno i docenti gia? titolari nella scuola e meno i posti occupati dai docenti assegnati con incarico triennale. Questi ultimi, infatti, hanno diritto a rimanere assegnati alla scuola non solo per un triennio, ma anche per gli anni successivi, a meno che non si diventi perdente posto. Pertanto, cosi? come accade per i posti occupati dai docenti titolari su scuola, anche i posti su cui sono stati assegnati i docenti con incarico triennale non sono disponibili per la mobilita?. I posti disponibili su ciascun ambito saranno pari alla somma dei posti disponibili nelle singole scuole che ne fanno parte. I posti
disponibili a livello provinciale saranno pari alla somma dei posti degli ambiti della stessa provincia, ma dopo aver detratto eventuali esuberi se titolari in provincia e, quindi, da ricollocare. Infine, e? ovvio che i posti inizialmente disponibili in ciascuna scuola potranno aumentare nel caso di “uscita” di qualche docente sia per trasferimento che per passaggio.
Calcolo delle aliquote per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilita? professionale
Sono confermate le percentuali dello scorso anno.
Al termine della mobilita? in ciascuna provincia, e dopo avere riassorbito anche eventuali esuberi qualora siano titolari nella provincia, si calcolano le diverse aliquote: 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo; 30% per i trasferimenti da fuori provincia; 10% per la mobilita? professionale. I posti che si dovessero liberare per mobilita? “in uscita” (sia territoriale che professionale) saranno disponibili per incrementare ulteriormente la mobilita? in entrata nel rispetto delle rispettive quote: 3?4 e 1?4. Si arrotonda all’unita? superiore la quota che ha il decimale piu? alto.
Attribuzione delle cattedre orario esterne
Come gia? detto, le cattedre orario possono essere costituite con completamento su altra scuola dello stesso ambito e di ambito diverso,
qualora le condizioni lo permettano.
All’interno dell’ambito, le cattedre orario tra scuole dello stesso comune saranno costituite con priorita? rispetto a quelle tra comuni diversi.
Nella domanda di mobilita? (e limitatamente alle preferenze per singole scuole) il docente potra? indicare la propria scelta barrando la casella di interesse: solo cattedre interne, cattedre orario esterne nell’ambito (senza distinzione tra stesso comune e comuni diversi), cattedre orario esterne tra ambiti diversi.
Qualora, a seguito di contrazione di ore, avvenga la trasformazione di una cattedra interna in cattedra orario esterna, l’assegnazione dovra? avvenire tenendo conto della graduatoria interna di istituto e avra? carattere annuale.
Titolarita? di scuola o di ambito
Tutti i docenti, compresi gli attuali titolari su ambito (e quindi assegnati alle scuole con incarico triennale) potranno ottenere, nella mobilita?, sia una titolarita? di scuola che di ambito:
• se nella domanda di trasferimento/passaggio si e? soddisfatti in una delle 5 scuole indicate (codice istituto), si acquisisce la titolarita? di scuola;
• se soddisfatti su preferenza di ambito o per una provincia, si acquisisce la titolarita? su ambito, con successiva assegnazione di una scuola e conferimento di incarico triennale.
Sedi carcerarie
I docenti in organico nella scuola primaria utilizzati nelle sedi carcerarie daalmeno due anni possono, a domanda volontaria, acquisire la titolarita? su queste sedi, se vacanti e disponibili, prima delle operazioni di mobilita?.
Precedenze
Confermata la precedenzaper il rientro nell’ottennio successivo del perdente posto: prima nella scuola poi, in subordine, nel comune di precedente titolarita?. La precedenza per assistenza al familiare disabile (figlio, coniuge, genitore) precede quella del rientro del perdente posto nel comune.
Unioni civili
Sia nelle precedenze, che nel punteggio per le esigenze di famiglia, la parola “coniuge” conterra? il riferimento alle unioni civili (con conseguente equiparazione sia del diritto a precedenza che per il punteggio).
Docenti in esubero nella provincia
I docenti titolari in una provincia che non hanno titolarita? su scuola partecipano alla mobilita? a domanda come tutti. Nel caso in cui non siano soddisfatti nelle preferenze espresse, verranno trasferiti d’ufficio su una scuola (dove e? disponibile un posto) della provincia. Pertanto la titolarita? potra? essere su ambito solo se esplicitamente richiesto nel trasferimento a domanda. Nel caso in cui nella provincia non ci sia posto in alcuna scuola allora, rimarra? la situazione di esubero su un ambito della provincia.
Docenti in esubero in ambito nazionale
I docenti ancora privi di titolarita? perche? nella mobilita? degli anni precedenti non hanno ottenuto alcun ambito, sono stati provvisoriamente collocati in esubero nazionale per il 2017/2018 nella provincia di immissione in ruolo, e dovranno produrre domanda di mobilita?. All’interno delle 15 sedi espresse concorreranno, nella mobilita? tra province diverse, assieme a tutti gli altri docenti che hanno gia? una titolarita? di scuola o di ambito. Qualora non dovessero trovare alcuna collocazione nelle 15 preferenze espresse, il sistema li assegnera? d’ufficio (sempre in base al punteggio) in un ambito su tutto il territorio nazionale partendo, con il criterio della viciniorita?, dalla provincia identificata dalla prima preferenza espressa. Se il docente decidesse di non presentare affatto la domanda, allora il sistema lo assegnera? d’ufficio, a punteggio zero, partendo dall’attuale provincia di assegnazione.
Individuazione dei perdenti-posto e loro trattamento
Per l’individuazione del perdente posto, si fara? un’unica graduatoria interna, con la stessa tabella di valutazione degli anni scorsi, senza alcuna distinzione tra titolari su scuola e titolari su ambito. Ovviamente rimane la consueta regola che gli ultimi arrivati a domanda volontaria (e senza distinzione se per trasferimento o incarico) vanno in coda, cosi? come vale sempre la regola che gli aventi diritto alle precedenze sono esclusi.
Il perdente posto potra? presentare sia domanda condizionata (se vorra? mantenere negli anni successivi la continuita? ed il diritto al rientro negli 8 anni successivi) oppure una domanda libera con le stesse regole di tutti sulle preferenze. Se non si viene soddisfatti a domanda, avverra? il trasferimento d’ufficio, in una scuola dell’ambito di titolarita? poi, secondo l’ordine di
prossimita?, in scuole dell’ambito viciniore; quindi sempre su scuola e non su ambito.
Solo in assenza di posti si verra? collocati in esubero sullo stesso ambito in cui e? presente la scuola attuale.
A seguito dell’istituzione dell’area unica di sostegno nelle secondarie di II° grado, analogamente a quanto avviene per il I° grado, gli organici risultano indistinti e non piu? afferenti all’area disciplinare di precedente appartenenza.
Come per i posti comuni, l’individuazione del perdente posto avverra? in riferimento ad una sola graduatoria interna di istituto in cui confluiscono tutti i docenti di sostegno.
Tabella di valutazione
E? confermata la tabella titoli del CCNI 2017/2018 che ha equiparato la valutazione del punteggio del pre-ruolo/altro ruolo nella sola mobilita? a domanda. Nulla cambia nei punteggi per le graduatorie interne e per i conseguenti trasferimenti d’ufficio.
Personale educativo
Viene finalmente prevista la procedura di inoltro delle domande con modalita? online. E? necessario, pertanto, procedere alla registrazione e seguire quanto indicato nei vari passaggi della piattaforma.
Le preferenze rimangono, oltre a quella attuale, fino a 9 province diverse.
Per presentare domanda di passaggio di ruolo nella scuola di infanzia e primaria, occorre essere in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, oppure dei titoli di studio conseguiti al termine dei corsi dell’istituto magistrale entro il 2001/2002 con valore di abilitazione all’insegnamento.
Personale ATA
Tutto confermato per il personale ATA che potra? presentare due distinte domande se intende trasferirsi sia in provincia che per diversa provincia.
Le preferenze, non superiori a 15, possono essere espresse in: scuola / distretto / comune / provincia / sede CTP.
Viene riproposta l’equiparazione del servizio pre-ruolo a quello di ruolo nella tabella di valutazione ai fini della mobilita? a domanda, purche? prestato nella stessa Area, ancorche? in diverso profilo.