Pubblichiamo la scheda della FLC Cgil relativa alle novità introdotte dal contratto della mobilità 2017, firmato da poco.
VINCOLO TRIENNALE TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI
Tutti i docenti di ogni ordine e grado titolari di scuola e di ambito, compresi gli assunti al 1 settembre 2015 e 1 settembre 2016, potranno richiedere il trasferimento sia provinciale che interprovinciale in deroga al vincolo triennale.
PREFERENZE ESPRIMIBILI
Tutti i docenti, indipendentemente dal ruolo/grado di titolarità, potranno richiedere, con un’unica domanda, fino ad un massimo di 15 preferenze sia per i trasferimenti che per la mobilità professionale. Nell’unica domanda, per i trasferimenti, e nelle specifiche domande quante sono le possibili richieste di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra), le 15 preferenze si intendono complessive per entrambi i movimenti sia provinciali che interprovinciali.
Si potranno esprimere preferenze sia per scuole (fino ad un massimo di 5), che per ambiti o per intere province (nei casi dei trasferimenti interprovinciali) sempre nel limite complessivo delle 15 preferenze. Anche chi è attualmente titolare su ambito potrà esprimere preferenze di scuola. Se soddisfatti per una delle preferenze sintetiche espresse indicando le province si assumerà la titolarità in un ambito di quella provincia secondo il criterio della prossimità previsto nell’elenco di quella provincia. I trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali. Di conseguenza le domande all’interno della provincia verranno soddisfatte prima di quelle da fuori provincia, anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia.
Nel caso in cui nella stessa domanda il docente indichi sia scuole che ambiti della propria provincia, e poi anche scuole o ambiti di altre province o intere province, si terrà conto dell’ordine di preferenze indicato da ciascuno qualora si abbia diritto ad avere soddisfatte più preferenze. Come accade da sempre per i titolari su scuola, neanche i docenti assegnati con incarico potranno esprimere nelle 5 preferenze di scuola la stessa scuola di titolarità o di assegnazione, in quanto “sede non esprimibile”. Questo perché non può essere disponibile, ai fini della mobilità, né il posto occupato da un titolare di scuola, ma neanche quello occupato da docente con incarico in quanto questi ha diritto a rimanere nella sua scuola non solo per un triennio, ma anche ad essere confermato nella stessa per gli anni successivi (a meno che non si diventi perdente posto). Per cui, nei fatti, le due fattispecie (titolaredi scuola e incaricato triennale) sono assimilabili in quanto aventi lo stesso diritto di stabilità e continuità. Le preferenze sintetiche per i “comuni”, oppure per i “distretti”, non saranno più esprimibili. Le preferenze per i CPIA non sono esprimibili, mentre lo sono quelle per i CTP (sede di organico autonomo), i corsi serali e le sedi carcerarie/ospedaliere in quanto preferenze puntuali che potranno essere espressamente richieste. In caso di preferenza di ambito o provincia si potrà accedere a tali posti (e si è obbligati nella fase di assegnazione dall’ambito a scuola se non ci sono altri posti) solo se richiesto nella specifica casella del modulo domanda.
ORGANICO UNICO DELL’AUTONOMIA
Per il 2017/2018 sarà previsto l’organico unico dell’autonomia in cui andranno a confluire sia le sezioni staccate in comuni diversi che i diversi ordinamenti negli Istituti di Istruzione Superiori (IIS). Tale novità non è materia di competenza del contratto ma sono evidenti le ricadute sulla mobilità e sulle titolarità dei docenti. Infatti, tutti i docenti attualmente titolari di singola scuola (es. singola sede staccata per I° e II° grado) o di specifico ordinamento nel II° grado, acquisiranno automaticamente una titolarità unica. Dunque anche l’individuazione del perdente posto, cosi come la mobilità, avverrà su titolarità unica di organico, indipendentemente se trattasi di trasferimento o passaggio. Pertanto, tutti i docenti (anche chi è attualmente titolare di ambito) che chiederanno il trasferimento, o il passaggio, con particolare riferimento al I° e II° grado, indicheranno nel modulo domanda il codice “unico” per quella scuola corrispondente alla “sede di organico unico” dell’intero istituto. Le cattedre orarie esterne (ovvero con completamento su altre scuole) saranno costituite comunque all’interno dello stesso ambito. L’unica eccezione sarà per i singoli CTP (dello stesso CPIA), i corsi serali e le sedi carcerarie/ospedaliere che manterranno ancora distinto l’organico per singole sedi. Nelle scuole con sedi articolate su più comuni dello stesso ambito (ex sezioni staccate con organico e titolarità autonoma, ma anche in plessi distanti e su comuni diversi) l’assegnazione dei docenti (ma anche degli ATA) alle singole sedi sarà disposta dai dirigenti scolastici sulla base di criteri di assegnazione stabiliti nella contrattazione di scuola, la quale si dovrà espletare in tempo utile a garantire il regolare avvio dell’anno scolastico.
POSTI DISPONIBILI PER LA MOBILITÀ
Ai fini della mobilità saranno disponibili in ciascuna scuola tutti i posti “vacanti”, ovvero la somma dei posti attribuiti alla scuola nell’organico dell’autonomia per ciascuna tipologia o classe di concorso (senza alcuna differenziazione tra i posti assegnati per il curricolare e quelli per il potenziamento), meno i docenti già titolari nella scuola e meno i posti occupati dai docenti assegnati con incarico triennale. Questi ultimi, infatti, hanno diritto a rimanere assegnati alla scuola non solo per un triennio, ma anche per gli anni successivi, a meno che non si diventi perdente posto. Pertanto, cosi come accade per i posti occupati dai docenti titolari su scuola, anche i posti su cui sono stati assegnati i docenti con incarico triennale non sono disponibili per la mobilità. I posti disponibili su ciascun ambito saranno pari alla somma dei posti disponibili nelle singole scuole che ne fanno parte. I posti disponibili a livello provinciale saranno pari alla somma dei posti degli ambiti della stessa provincia, ma dopo aver detratto eventuali esuberi se titolari in provincia e, quindi, da ricollocare. Infine, è ovvio che i posti inizialmente disponibili in ciascuna scuola potranno aumentare nel caso di “uscita” di qualche docente sia per trasferimento che per passaggio.
CALCOLO DELLE ALIQUOTE PER I TRASFERIMENTI INTERPOVINCIALI E PER LA MOBILITÀ PROFESSIONALE
Al termine della mobilità in ciascuna provincia, e dopo avere riassorbito anche eventuali esuberi se titolari sempre nella provincia, si calcolano le diverse aliquote: 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo; 30% per i trasferimenti da fuori provincia; 10% per la mobilità professionale. I posti che si dovessero liberare per mobilità “in uscita” (sia territoriale che professionale) saranno disponibili per incrementare ulteriormente la mobilità in entrata nel rispetto delle rispettive quote: 3:1. Si arrotonda all’unità superiore la quota che ha il decimale più alto.
ATTRIBUZIONE DELLE CATTEDRE ORARIO ESTERNE
Le cattedre orario con completamento su altra scuola potranno essere costituite solo tra scuole dello stesso ambito ed in base al criterio di prossimità. Pertanto ne consegue che le cattedre tra scuole dello stesso comune saranno costituite con priorità rispetto a quelle tra comuni diversi dello stesso ambito (in quanto più lontane). Nella domanda di mobilità (e limitatamente alle preferenze per singole scuole) il docente potrà indicare il proprio interesse limitandolo alle sole cattedre interne, oppure anche per le cattedre orario esterne (ma senza più la distinzione tra stesso comune e comuni diversi).
TITOLARITÀ DI SCUOLA O DI AMBITO
Tutti i docenti, compresi gli attuali titolari su ambito (e quindi assegnati alle scuole con incarico triennale), potranno ottenere nella mobilità sia una titolarità di scuola che di ambito:
? se nella domanda di trasferimento/passaggio si è soddisfatti in una delle 5 scuole indicate (codice istituto), si acquisisce la titolarità di scuola;
? se soddisfatti per preferenza puntuale di ambito o per una provincia, si acquisisce la titolarità su ambito.
PRECEDENZE
Confermata la precedenza per il rientro nell’ottennio successivo del perdente posto prima nella scuola e poi, in subordine, nel comune di precedente titolarità. La precedenza per assistenza al familiare disabile (figlio, coniuge, genitore) diventa la IV precedenza dell’art. 13 (era al punto V) e precede quella del rientro del perdente posto nel comune.
UNIONI CIVILI
Sia nelle precedenze, che nel punteggio per le esigenze di famiglia, la parola “coniuge” conterrà il riferimento alle unioni civili (con conseguente equiparazione sia del diritto a precedenza che per il punteggio).
DOCENTI IN ESUBERO IN AMBITO PROVINCIALE
I docenti titolari in una provincia a diverso titolo che nella mobilità dello scorso anno non hanno ottenuto una titolarità su scuola partecipano alla mobilità a domanda come tutti. Nel caso in cui non siano soddisfatti verranno trasferiti d’ufficio su una scuola della provincia dove c’è posto. Pertanto la titolarità potrà essere su ambito solo se esplicitamente richiesto nel trasferimento a domanda. Nel caso in cui nella provincia non c’è alcun posto in nessuna scuola allora si rimarrà in esubero su un ambito della provincia (come nell’anno in corso).
DOCENTI IN ESUBERO IN AMBITO NAZIONALE
I docenti ancora privi di titolarità perché nella mobilità dello scorso anno non hanno ottenuto alcun ambito e, quindi, provvisoriamente collocati in esubero per il 2016/17 nella provincia di immissione in ruolo, dovranno produrre domanda di mobilità. All’interno delle 15 sedi espresse concorreranno, nella mobilità tra province diverse, assieme a tutti gli altri docenti che hanno già una titolarità di scuola o di ambito. Qualora non dovessero trovare alcuna collocazione nelle 15 preferenze espresse, il sistema li assegnerà d’ufficio (sempre in base al punteggio) in un ambito su tutto il territorio nazionale partendo, con il criterio della viciniorietà, dalla provincia identificata dalla prima preferenza espressa. Se il docente decidesse di non presentare affatto la domanda, allora il sistema lo assegnerà d’ufficio, a punteggio zero, partendo dall’attuale provincia di assegnazione.
INDIVIDUAZIONE PERDENTE POSTO, LORO TRATTAMENTO E TABELLA TITOLI
Per l’individuazione del perdente posto, si farà un’unica graduatoria, con la stessa tabella di valutazione degli anni scorsi, senza alcuna distinzione tra titolari su scuola e titolari su ambito. Ovviamente rimane la consueta regola che gli ultimi arrivati a domanda volontaria (e senza distinzione se per trasferimento o incarico) vanno in coda, cosi come vale sempre la consueta regola che gli aventi diritto alle precedenze sono esclusi. Il perdente posto potrà presentare sia domanda condizionata (se vorrà mantenere negli anni successivi la continuità ed il diritto al rientro negli 8 anni successivi) oppure una domanda libera con le stesse regole di tutti sulle preferenze. Se non si è soddisfatti a domanda, si verrà trasferiti d’ufficio, prima in scuole del comune e poi in scuole dei comuni viciniori; quindi sempre su scuola e non su ambito. Solo in assenza di posti si verrà collocati in esubero sullo stesso ambito in cui è presente la scuola attuale. TABELLA DI VALUTAZIONE Per la tabella titoli è stato introdotto un cambiamento nella valutazione del punteggio del pre-ruolo/altro ruolo, ma nella sola mobilità a domanda. Nulla cambia nei punteggi per le graduatorie interne e per i conseguenti trasferimenti d’ufficio.
PERSONALE EDUCATIVO ED ATA
Pochi i cambiamenti. Aumenteranno le possibilità di indicare più province: oltre a quella attuale fino a 9 per gli educatori (erano fino a massimo 3); nulla cambia per il personale ATA che, pertanto, potrà presentare due distinte domande se intende trasferirsi sia in provincia che per diversa provincia. Anche per loro ci sarà l’equiparazione del servizio pre-ruolo a quello di ruolo nella tabella di valutazione ai fini della mobilità a domanda, purché prestato nella stessa Area, ancorché in diverso profilo.