Riferimento normativo: comma 2 art. 15 del CCNL 2007 novellato senza modifiche dal CCNL 2018.
L’attribuzione dei permessi per motivi personali e familiari, documentabili anche tramite autocertificazione (3 giormi più, per gli stessi motivi e le stesse modalità, ulteriori 6 giorni di ferie durante i periodi didattici) di cui al comma 2 art 15 del CCNL 2007, è insindacabile. Nulla è cambiato nel contratto 2018 rispetto al contratto del 2007.
Il dirigente scolastico, secondo una consolidata giurisprudenza, ricevuta l’istanza da parte del docente, non deve fare altro che prendere atto e disporre le sostituzioni.
Tra le tante sentenze, si cita quella del Tribunale del Lavoro di Potenza del 4.10.2013 n. 554, la quale dispone che la fruizione di detti permessi, di cui al comma 2 dell’art.15 del CCNL 2007, ora novellato nel CCNL 2018 senza alcuna modifica né integrazione, è condizionato dalla sussistenza della richiesta preventiva e dell’autocertificazione della motivazione personale o familiare.Per il Tribunale di Potenza il permesso non è soggetto a nessun potere discrezionale di diniego da parte del D.S.
E’ appena il caso di ricordare, infine, che il dettato contrattuale parla di diritto del dipendente e non di concessione, pertanto nell’ istanza il docente deve comunicare la fruizione del permesso non chiedere la concessione.
Libero Tassella.