Premesso che è necessaria una lettura approfondita del CCNI all’articolo 13 ritorniamo su uno degli argomenti più complicati della mobilità. Le precedenze e la loro documentazione.
Come già detto da quest’anno si evidenzia l’innalzamento a dieci del numero di anni in cui viene riconosciuta la precedenza ai docenti, trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, ai fini del rientro nella scuola o nel comune da cui sono stati trasferiti in quanto soprannumerari (art. 13, comma 1, punti II e V del CCNI).
E’ stata riconosciuta la precedenza nei trasferimenti, alle condizioni, con i requisiti e secondo l’ordine di priorità previsti nel CCNI, ai docenti in qualità di:
genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità.
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
Coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità.
Figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto precedente per i fratelli e le sorelle conviventi.
Nella nuova formulazione del punto IV del citato articolo 13, comma 1, nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza anche ai figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità.
Si precisa che la presentazione della documentazione relativa all’attività di assistenza a favore del soggetto con disabilità, al diritto a fruire dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero al diritto a fruire del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42 del d.lgs. 151/200, è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o ai fratelli/sorelle non-conviventi.
Libero Tassella.SBC
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