L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha fornito importanti delucidazioni circa la gestione delle posizioni assicurative dei lavoratori pubblici cessati dal servizio. Con un messaggio inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS chiarisce alcuni punti fondamentali per assicurare una corretta applicazione delle normative previdenziali.
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici cessati prima del 31 luglio 2010, la costituzione automatica della posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) rimane possibile in linea con le disposizioni vigenti al momento della cessazione dal servizio. Questo avviene laddove non sia stato raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia, necessitando di ulteriore contribuzione per il suo conseguimento.
Per le Casse come la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), la Cassa Pensioni Sanitari (CPS), la Cassa Pensioni Insegnanti (CPI) e la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG), invece, l’INPS specifica che la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD è possibile soltanto su esplicita richiesta dell’interessato. Vengono inoltre forniti chiarimenti sui processi di ricongiunzione contributiva, sottolineando la necessità di rispettare i requisiti previsti per l’iscrizione e la contribuzione.
La nota dell’Istituto Previdenziale assicura dunque una gestione trasparente e corretta delle prerogative pensionistiche dei lavoratori pubblici, garantendo uniformità di trattamento.
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