Alla Ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Al Capo dell’ Ufficio di Gabinetto del Ministro
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Al D.G. per gli ordinamenti scolastici
Al D.G. per il personale scolastico
Gentile Ministra, gentili Dirigenti,
pervengono al Coordinamento SOS Geografia numerose segnalazioni:
1) di attività di ridefinizione dei curricula operate dalle Istituzioni Scolastiche, ai sensi del DLgs 61/2017, che non prevedono l’ aggregazione dell’ insegnamento di Geografia fra le discipline dell’ asse storico-sociale – primo biennio degli istituti professionali, come previsto dallo stesso Allegato B del DLgs 61/2017 (tab. 1 – primo biennio);
2) di erronea attribuzione dello stesso insegnamento di Geografia presso il primo biennio degli Istituti Professionali di cui al DLgs 61/2017 a classi di concorso non abilitate all’ insegnamento stesso ai sensi del D.P.R. 19/2016 e s.i.m.
Si rileva a tale riguardo che:
1) la definizione delle “norme generali sull’ istruzione”, quali sono la definizione ordinamentale delle discipline obbligatorie e l’ attribuzione degli insegnamenti a classi di concorso (art. 33 co 5 Cost.), è di esclusiva competenza dell’ autorità statale (art. 117 Cost.), escludendosi pertanto la competenza delle autonomie scolastiche in merito alla soppressione di un insegnamento obbligatorio e alla attribuzione di insegnamenti a classi di concorso diverse da quelle previste dalle attuali norme (D.P.R. 19/2016 e s.i.m.) e al di fuori della regolamentazione prevista dalla legge (D. Lgs 206/2007);
2) riguardo all’ attribuzione degli insegnamenti a classi di concorso, la recente sentenza TAR Lazio 10289/2017, passata in giudicato, ha statuito l’ annullamento del D.D. 414/2016, nella parte in cui ha individuato la confluenza nelle nuove classi di concorso in relazione alla disciplina “geografia” negli istituti tecnici e alla disciplina “geografia generale ed economica” negli istituti tecnici e professionali, anche delle classi di concorso a-50 e a-12; a ciò consegue la nullità ex art. 21-septies L. 241/1990 e s.i.m. per violazione del giudicato dell’ eventuale provvedimento di attribuzione dell’ insegnamento di Geografia a classi di concorso diverse dalla A-21 Geografia;
3) l’ eventuale intervento, ai sensi dell’ art. 6 co. 1 lett a) dello stesso DLgs 61, sulla quota di autonomia a discrezione delle istituzioni scolastiche incontra il limite interno del “rispetto […] degli insegnamenti obbligatori previsti nei profili di cui all’ art. 3 co 3” (Allegato A, 2). Tali insegnamenti sono elencati, ai sensi dello stesso articolo, nell’ Allegato B, in cui, fra le discipline di riferimento dei quadri orario del primo biennio figura, all’ interno dell’ asse storico-sociale, l’ insegnamento di Geografia.
E’ dunque evidente l’ illegittimità, per violazione di legge e per incompetenza, di qualunque delibera collegiale assunta da OO.CC. o di atti di gestione compiuti dal D.S.
a) che non prevedano l’ aggregazione dell’ insegnamento di Geografia fra le discipline dell’ asse storico-sociale nel primo biennio degli Istituti Professionali;
b) che prevedano l’ attribuzione dell’ insegnamento di Geografia a classi di concorso diverse dalla A-21 Geografia e non abilitate all’ insegnamento della stessa.
Tali comportamenti, posti in essere da delibere di OO.CC. e/o da atti di gestione posti in essere dal D.S., sono dunque illegittimi.
Per evitare il dilagare di queste condotte illegittime, di cui questo Coordinamento riceve reiteratamente notizia, SOS Geografia chiede a codesto Ministero di emanare sollecitamente una circolare o una nota che dia chiare disposizioni in materia alle scuole interessate; ciò, al fine di evitare il conseguente contenzioso e di non penalizzare ulteriormente la Geografia e i suoi docenti e soprattutto di rispettare la legge .
Confidando nel buon accoglimento della presente, si porgono cordiali saluti.
Prof. Riccardo Canesi (Coordinamento Nazionale SOS Geografia)