ESAME di STATO 2021 vi proponiamo la guida completa che lo spiega passo passo
Commentiamo dunque l’ordinanza dell’esame di stato 2021.
Quanto sia centrale la categoria di “competenza” nella riconfigurazione dell’Esame di stato, questo è esplicitato dal D.lgs.62, al Capo III (Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione), art.12 (Oggetto e finalita’)
“L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilita’ e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, …”
NON è un PERCORSO SEQUENZIALE
E’ un percorso
? situato in UN CONTESTO (LABORATORIO) ? secondo un modello RETICOLARE
? alla ricerca di SOLUZIONI di PROBLEMI
2^ PROVA STRUTTURA LOGICO – LESSICALE
LA PARTE MINISTERIALE
Al candidato si chiede di sviluppare l’elaborato attenendosi alle seguenti indicazioni:
COMPRENSIONE del testo introduttivo o della tematica proposta o della consegna operativa
a) Con riferimento alla comprensione del/dei documento/i introduttivo/i, utile/i a raccogliere informazioni per l’intervento, il candidato risponda alle seguenti questioni:
PADRONANZA delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali della/delle disciplina/e
b) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite nel corso degli studi, fornisca una spiegazione del fatto che …
PADRONANZA delle competenze tecnico-professionali evidenziate nella rilevazione delle problematiche e nell’elaborazione delle soluzioni
c) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – professionali conseguite, il candidato predisponga una relazione o un prodotto o un servizio …
CAPACITA’ di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici
d) Il candidato concluda proponendo un suo contributo innovativo o sviluppi del tema o prodotto o servizio, di cui al punto c), facendo anche riferimenti a esperienze di tipo laboratoriale o all’ASL o ad attività lavorative svolte, oppure elabori un modello rappresentativo o un grafico che riferisca innovazioni…
CANDIDATI INTERNI
(art.3) “ammessi a sostenere l’esame di Stato” gli studenti delle Istituzioni Scolastiche STATALI e PARITARIE
A. “iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado”;
B. “anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lette b) e c) del Dlgs n.62/2017”, che si riportano di seguito:
? partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI;
? svolgimento dell’attività di Alternanza Scuola-Lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso”
Ma si precisa che:
? spetta alle Istituzioni scolastiche valutare “le deroghe rispetto al requisito di frequenza” “anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica”;
? L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe (votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina … e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi).
(art.3)
CHI VALUTA?
il CONSIGLIO di CLASSE “in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Coordinatore o da un suo delegato” (c.1. lett. a);
COME VALUTA?
• Per i candidati ammessi a sostenere l’Esame di Stato, criteri e modalità per la formalizzazione della Delibera di ammissione sono adottati dal Consiglio di Classe;
• in caso di parità, nell’esito di una votazione, prevale il voto del Presidente (c.2).
ESITO all’ALBO: è reso pubblico, riportando all’Albo Istituto Sede: • “il voto di ciascuna disciplina e del comportamento
• Il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo
• la dicitura “AMMESSO”.
CANDIDATI ESTERNI
(art.4)
L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari (c.1)
“I candidati esterni sostengono l’esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento” (c.5)
– esame preliminare
(art.5)
A. Il “superamento in presenza” dell’esame preliminare è sempre “conditio sine qua non” dell’ammissione dei candidati esterni all’ Esame di Stato (c.1).
B. L’esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato (c.7).
C. Esso è inteso ad ACCERTARE la preparazione dei candidati esterni sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento (c.2).
D. il candidato e’ ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova” (c.9).
prove d’esame in videoconferenza per candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame domanda al Dirigente prima dell’insediamento della Commissione o successivamente al Presidente Commissione)
(art.10)
PERCORSO FORMATIVO I CONTENUTI I METODI I MEZZI GLI SPAZI E I TEMPI PERCORSO FORMATIVO I CRITERI GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE
GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI OGNI ALTRO ELEMENTO che I C.d.C. ritengano SIGNIFICATIVO ai fini dello svolgimento dell’Esame.
Gli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline coinvolte i risultati di apprendimento dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica per come enucleate all’interno delle singole discipline
Il DOCUMENTO deve INDICARE:
A) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo;
B) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno;
C) ove previsto, modalità CLIL.
Da ALLEGARE eventuali atti e certificazioni relativi a:
a) attività di preparazione all’Esame di Stato (prove effettuate e iniziative realizzate);
b)percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO); c) stage e tirocini effettuati;
d)percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21;
e)attività di partecipazione studentesca ai sensi dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” (DPR 24 giugno 1998, n. 249).
COMMENTO:
La costruzione del “Documento del Consiglio di classe” (D.C.Cl.) riprende le canoniche del Documento, come riportate dalle O.M. degli ultimi anni, ma con nuove voci e relativa documentazione.
Va, comunque, tenuto presente che, pur in presenza di una Commissione costituita da Commissari tutti , il D.C.Cl. resta il DOCUMENTO STRATEGICO e di RIFERIMENTO per la regolarità delle operazioni dell’Esame di Stato.
Una rilevanza maggiore, esso la assume a motivo del fatto che il percorso di apprendimento dell’a.s. 2019/2020 è stato costituito da due tempi: quello della didattica in classe e quello della didattica a distanza.
Per questo motivo si suggerisce di redigere il D.C.Cl. distinguendo contenuti, metodi, mezzi, tempi, criteri e strumenti di valutazioni ed altre voci significative. In modo analitico:
a) quali contenuti, quali argomenti, quali conoscenze siano stati proposti dal docente e acquisiti dagli studenti con “didattica in presenza” e quali argomenti siano stati proposti con la “didattica a distanza”;
b) quali metodi siano stati utilizzati, sia in presenza sia a distanza, per trasmettere dei saperi o per coinvolgere gli studenti in ricerche e/o approfondimenti;
c) la scansione temporale nello studio di determinati argomenti è opportuno riferirla in modo particolareggiato;
d) quali criteri e strumenti di verifica e di valutazione siano stati proposti, utilizzati, modificati nel corso dell’anno scolastico,
e) particolare attenzione, in considerazione della forte componente laboratoriale o pratica dell’Indirizzo di Istruzione e formazione professionale, va prestata nel riferire quali tempi, quali eventi, quali eventuali progetti, quali percorsi PCTO siano stati assegnati per l’acquisizione di competenze professionali e quali “aggiustamenti” siano stati oggettivamente fattibili nella stagione della didattica a distanza.
(art. 11)
Va tenuto presente che, come da normativa consolidata, il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalle Tabelle, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media M dei voti, anche l’assiduità della FREQUENZA, l’INTERESSE e l’IMPEGNO nella partecipazione al processo di insegnamento – apprendimento, tanto più rilevante per l’estensione del periodo della DaD.
L’attribuzione del credito scolastico, di competenza del Consiglio di classe, deve essere “MOTIVATA, DELIBERATA E VERBALIZZATA”.
Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa (c.4) (APPRENDISTATO)
Con quali operazioni?
Merita di essere precisato che l’operazione di conversione – attribuzione del credito resta un provvedimento A CARATTERE EMERGENZIALE, che pertanto non sostituisce la vigente normativa del Dlgs. 62/2017, art.15.
Va ribadito che questa operazione si applica SOLO alle attuali classi quinte, non alle operazioni di scrutinio delle classi precedenti. La qual cosa appare chiara dalla nota che accompagna la Tabella B.
In sintesi, con riferimento all’Allegato A,
a)Nella Tabella A (ex classe III) va posta attenzione alla media dei voti, ma anche al limite alto o basso della banda di oscillazione, che è stato assegnato a suo tempo.
b)Nella Tabella B (ex classe IV) non a caso si fa voce di un , che potrebbe essere avvenuto, vale a dire l’ammissione alla classe quinta anche in presenza di una o più insufficienze nello scrutinio di fine quarta. In tale caso occorre
valutare se siano intervenute attività di recupero, quale sia stato l’esito e procedere (facoltà del Consiglio di classe) alla integrazione di un puntocon annotazione nel verbale.
c) La Tabella C (Classe V), la sia applica in maniera diretta. Per questo si usano due voci:
? conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta (tabelle A e B);
? attribuzione del credito scolastico per la classe quinta (tabella C)
i docenti di Religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni per gli studenti che se ne avvalgono (c.3);
i docenti delle attività didattiche e formative alternative alla religione cattolica partecipano a pieno titolo per gli studenti che se ne avvalgono (c.3);
Quando utilizzare la Tabella D?
per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito mancante sulla base della tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all’esame di Stato
(art.12)
Le due sottocommissioni sono composte “ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni” (c.1).
“I commissari sono designati (dai competenti Consigli di classe) tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento” (c.2 lettera a).
Va “assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i delle discipline di indirizzo di cui agli allegati C/1, C/2, C/3” (c.2 lettera b)
Va tenuto presente che “i commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente” (idem).
(art.13)
La partecipazione ai lavori delle commissioni d’esame di Stato “rientra tra gli OBBLIGHI inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei Dirigenti Scolastici e del personale docente della scuola” (art.13, c.1).
Rifiutarlo? NO. Lasciarlo? Solo “nei casi di LEGITTIMO IMPEDIMENTO per motivi che devono essere DOCUMENTATI E ACCERTATI” (art.13 c.2).
Le assenze vanno COMUNICATE dal Presidente della Commissione o, in sua assenza, dal Commissario più anziano per età:
• al Direttore Generale USR per il Presidente assente;
• al Dirigente Scolastico per il/i Commissario/i interno/i.
Le sostituzioni sono disposte, parallelamente,
• dal Dirigente Scolastico/Coordinatore nel caso dei componenti • dall’USDR nel caso dei Presidenti (c.3).
“Il personale utilizzabile per le sostituzioni” “deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30.06.2021”, “con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria” (c.4).
DURANTE IL COLLOQUIO “nell’ipotesi di assenza dei Commissari non superiore a un giorno dei Commissari”, devono essere interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.
In caso di ASSENZA DEL PRESIDENTE, per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi SOLO le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione.
(art.15) SESSIONE ORDINARIA
Lunedi 14 giugno 2021 h.08.30
Seduta Plenaria: Presidente e Commissari delle due classi abbinate.
Prosecuzione dei lavori con le sedute preliminari delle sottocommissioni.
Martedi 15 giugno 2021:
Eventuale prosecuzione delle operazioni per sottocommissioni.
Va tenuto presente che, in assenza delle prove scritte, per quest’anno la Commissione deve aver COMPLETATO l’esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati PRIMA dell’INIZIO dei COLLOQUI.
Eventuali sanzioni per mancanze disciplinari durante la sessione d’esame possono essere inflitte, ove previsto, dalla Commissione per i candidati interni ed esterni.
Art. 26 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica)
1. Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 e 3 ( = “misure di sicurezza”, “modalità telematica”):
a) Qualora si ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, il Dirigente Sc. (se prima dell’inizio della sessione d’esame) o Il Presidente (in fase successiva) ne dà notizia all’USR per le valutazioni e le decisioni del caso.
b) Nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 8 e all’articolo 20, comma 3, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza (lettera a).
c) Nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza (lettera c).
2. Nell’ambito della verbalizzazione di cui all’articolo 22 è altresì riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.
(art.15) lun 14 giugno 2021 h.08.30 SEDUTA PLENARIA
– Presidente della Commissione
– Commissari interni delle 2 Classi/Sottocommissioni abbinate
1. Il Presidente (o in sua assenza, il commissario più anziano d’età): o verifica la composizione delle Commissioni e la presenza dei Commissari (c.2)
o dà comunicazione degli eventuali assenti (se trattasi del Presidente della Commissione, all’USR; se trattasi di Commissario interno, al D.S. dell’Istituto) (c.2)
2. Il Presidente, sentiti i componenti di ciascuna Sottocommissione, fissa i tempi e le modalità delle riunioni preliminari delle singole sotto commissioni, (c.3)
(solo a mo’ di esempio)
– 14 giugno 2021 Comm. 5 A 09.30 – 12.00 (di pomeriggio, è per prassi prevista la Conferenza di servizio obbligatoria con Ispettori USR) – 15 giugno 2021 Comm. 5 B 08.30 – 11.00
3. Il Presidente, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione, individua e definisce gli ASPETTI ORGANIZZATIVI (c.4) delle attività delle sottocommissioni e stabilisce l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni con riferimento:
o sorteggio sottocommissione/Classe
– Sezione
– Sezione
o sorteggio della precedenza tra candidati esterni e interni, all’interno di ciascuna sottocommissione;
o sorteggio convocazione candidati per lettera alfabetica: “Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa”.
o “Al termine della riunione plenaria, mediante affissione all’albo dell’istituto sede d’esame il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione” (c.6)
o calendario definitivo
– verificata la calendarizzazione delle classi articolate (gruppi studenti con diversi indirizzi o con diverse materie o lingue straniere);
– verificata l’eventuale comunanza di Commissari interni con altre Commissioni: intese tra Presidenti per concordare la data di inizio dei colloqui, senza procedere a sorteggio.
(art.16) Lun 14 giugno / Mar 15 giugno
1. Nomina del sostituto del Presidente scelto tra i Commissari (atto facoltativo; ove possibile, unico per le due sottocommissioni (c.1). Va tenuto presente che la nomina del Vicepresidente garantisce l’eventuale sostituzione del Presidente per tutta la durata dei lavori.
2. Nomina del Segretario individuato tra i Commissari (uno per ciascuna sottocommissione, in particolare per il compito della verbalizzazione: si ricordi che il Verbale della seduta plenaria va riportato nella verbalizzazione dei lavori di entrambe le sottocommissioni) (c.2).
Come da commi 3 e 4:
3. Dichiarazione obbligatoria per iscritto di non aver “istruito privatamente uno o più candidati” assegnati alla Commissione nell’a.s. 2019/2020 (vedi Comm. WEB, stampare e far firmare) (c.3)
4. Dichiarazione obbligatoria per iscritto di assenza “rapporti di parentela e di affinità entro il 4° grado ovvero di coniugio, convivenza di fatto o unione civile con un candidato (vedi Comm. WEB, stampare e far firmare) (c.3):
– Il presidente della commissione può disporre motivate deroghe alle incompatibilità di cui al comma 3, lettera b), cioè rapporti di parentela … (c.4)
– Va posta attenzione a che i docenti nominati in sostituzione firmino entrambe le dichiarazioni di cui sopra.
5. ESAME ATTI (“seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive”, c.6):
a) “l’elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio”;
b) “le domande di ammissione all’esame dei candidati interni che chiedono di usufruire dell’abbreviazione per merito, con allegate le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima”;
c) “la copia dei verbali delle operazioni … relative all’attribuzione e alla motivazione del credito scolastico”;
d) il DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE (questa è la fase più idonea a illustrare per tempo al Presidente esterno eccellenze, problematicità e profilo medio della Classe);
e) il Documentazione Alunni con Disabilità certificata o DSA: – esaminare la documentazione e le proposte operative per l’Esame di Stato di candidati certificati disabili, “individuando gli studenti che sostengono l’esame con prove differenziate non equipollenti”
– DSA: individuando gli studenti che sostengono l’esame con prove differenziate non equipollenti.
f) Relazione informativa per eventuali classi sperimentali.
6. Accertamento di IRREGOLARITA’ (c.7):
a) se INSANABILI, darne tempestiva comunicazione all’Ufficio III MIUR (i candidati sostengono la prova d’esame con riserva);
b) se SANABILI da parte dell’Istituto sede di esame, fare formale richiesta al Dirigente dell’Istituto perché proceda a sanare gli atti, ove necessario, attraverso la convocazione urgente del C. classe;
c) se SANABILI da parte del candidato, formale richiesta al candidato a regolarizzare la documentazione, fissando il termine di adempimento.
Ancora, nella RIUNIONE PRELIMINARE: come da O.M. art.15, comma 8:
7. Modalità di conduzione del COLLOQUIO, come da artt.17 e 18.
8. PUNTEGGIO INTEGRATIVO – CRITERI (verbalizzazione).
“.. l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 50 punti ed un risultato nella prova di esame pari almeno a 30 punti”.
Tale integrazione viene effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna sottocommissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti.
9. ASSEGNAZIONE della LODE – CRITERI (verbalizzazione) (art. 24, c.5)
“La sottocommissione ALL’UNANIMITA’ PUO’ motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame”.
(art.22)
Candidati che vengano a trovarsi “nell’ assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d’esame nella data prevista”:
? causa malattia debitamente certificata;
? grave documentato motivo riconosciuto tale dalla Commissione;
? “è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla Commissione” (c.1)
SESSIONE STRAORDINARIA
“Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d’esame ai sensi del comma 1 entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione”, i candidati che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 1 “possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza” (c.2)
Come da c.4, ove il candidato sia impossibilitato a proseguire o completare il colloquio (ad es. per un malore improvviso o perdita dei sensi o svenimento…), il Presidente stabilisce con PROPRIA DELIBERA:
• in quale modo far proseguire/completare il colloquio; • se rinviarlo ad altra data per la prosecuzione o completamento.
Art.2
“La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 16 giugno 2021 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui”.
ART.17
(Prova d’esame)
Inizio Colloqui: mercoledi 16 giugno
Ritengo opportuno far rilevare che nella strutturazione del colloquio/esame la O.M.n.53/2021 riprende i parametri docimologici e le modalità operative previste dal testo del D.lgs. 13 aprile 2017, n.62, in particolare all’art.17.
Si riportano, a riprova,
in modo SINOTTICO,
i testi del Dlgs. 62/2017 e della O.M. n.53/202.
A. Dlgs. art.17
Il colloquio ha la finalita’ di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente.
B. OM 2021 art.17, c.1
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
B. OM 2021, art.17 c.2
Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di UTILIZZARE LE CONOSCENZE ACQUISITE e di METTERLE IN RELAZIONE tra loro per argomentare in maniera critica epersonale, utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e CORRELARE al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO … tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica”
c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle single discipline”.
ART.18
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)
L’esame è così articolato:
FASE 1 : DISCUSSIONE DI UN ELABORATO…..
FASE 2: DISCUSSIONE DI UN BREVE TESTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
FASE 3: ANALISI DEL MATERIALE SCELTO DALLA SOTTOCOMMISSIONE
FASE 4: ESPOSIZIONE DELL’ESPERIENZA DI PCTO
FASE 1
Discussione di un elaborato CONCERNENTE le discipline caratterizzanti per come individuate (nel nostro caso) all’allegato C/3.
a) L’elaborato va redatto in una “tipologia COERENTE” con le discipline di indirizzo PREVISTE DAGLI ALLEGATI.
b) L’elaborato va “INTEGRATO, in una prospettiva multisciplinare” con riferimento a possibili apporti di altre discipline, a competenze personali riportate nel curriculum e alle esperienze PCTO.
c)L’argomento è ASSEGNATO a ciascun candidato, dal Consiglio di classe, su INDICAZIONE dei docenti delle discipline caratterizzanti e tenendo conto del percorso personale entro il 30 aprile 2021.
d)Spetta al Consiglio di classe indicare i docenti di riferimento dell’elaborato, “tra tutti i membri della Commissione”, “assegnando a ciascuno un gruppo di studenti”.
e)L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 maggio, allegando anche una copia all’indirizzo di posta elettronica della Scuola.
CONSIDERAZIONI
? L’elaborato viene assegnato dal Consiglio di classe, su INDICAZIONE de/dei docente/docenti titolari dell’insegnamento delle discipline caratterizzanti.
Non si tratta di un accordo privatistico tra il singolo docente della materia di indirizzo (o singoli docenti) e lo studente.
Pertanto, la resta di competenza del docente/Commissario, che terrà conto del percorso dello studente, e va dal Consiglio di classe proprio al fine di EVITARE qualsiasi attribuzione PRIVATISTICA a questa fase preparatoria dell’Esame di Stato.
? Si parla di “DISCUSSIONE”, non già di una semplice esposizione del candidato o di un ascolto ricettivo da parte dei Commissari.
? Si usa la denominazione generale di “elaborato”: il fatto che non si precisi se trattasi di elaborato scritto, pratico, grafico, scritto – grafico, compositivo – esecutivo, ecc.. o se trattasi di semplice relazione o progetto o problema o analisi di documento lascia ampio spazio al docente di individuare la tipologia più adeguata al percorso dello studente.
• La “TIPOLOGIA” deve essere “coerente” con le discipline caratterizzanti.
Al riguardo può essere una guida corretta e coerente tener presenti le tipologie proposte nei Quadri di Riferimento”, come di seguito riprese a mo’ di esemplificazione.
a) Definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo alpercorso professionale.
Si riferiscono, solo a mo’ di esempio, alcune aree tematiche di carattere generale, invitando i docenti a proporre percorsi ben delimitati e precisati, proprio per sollecitare lo studente a evitare operazioni di copia – incolla e a proporre uno sviluppo che utilizzi quanto ha appreso in classe, nel Laboratorio, in esperienze, a distanza!
Ad es. L’alimentazione: il cliente e le sue esigenze. Il nuovo profilo del consumatore di beni alimentari. Qualità e Sicurezza. Tendenze e dinamiche del turismo: il turismo di ritorno o il turismo enogastronomico, ecc.
b) Analisi e soluzione di un problema in un contesto operativo
che può presentarsi nell’esercizio dell’attività professionale. Ad es. come gestire il cliente affetto da intolleranze alimentari o che svolga attività sportiva da professionista; come predisporre un menu per un evento che valorizzi i prodotti stagionali del territorio; come organizzare un apericena ecc.
c) Chiedere al candidato di individuare e descrivere fasi e modalità operative; ad es.
nella realizzazione di un menu composto da due piatti, scegliendo materie prime e tecniche di preparazione e di cottura che rispondano a una sana ed equilibrata
alimentazione;
nell’allestimento e nella gestione di un servizio di sala precisando la tipologia di evento, il profilo del destinatario, le fasi dall’accoglienza degli ospiti al loro congedo;
nella costruzione di un percorso turistico – enogastronomico o turistico – artistico o turistico – archeologico o di altra rilevanza per la valorizzazione del territorio.
d) Predisposizione, organizzazione e gestione del Laboratorio di propria competenza oppure allestimento di un servizio di catering e/o banqueting o di pasticceria per un determinato tipo di evento oppure organizzazione del ciclo – cliente in una struttura ricettiva. In ogni caso, con modalità chegarantiscano sicurezza e profili di qualità.
e) Individuare modalità di presentazione, di promozione e dicommercializzazione di prodotti stagionali o a Km zero o dipiatti tipici o di vini/bevande rappresentativi dell’immagine della Regione di appartenenza o di strutture ricettive legate a ambienti marini o montani o collinari o di altro genere, che siano collegate al turismo integrato e sostenibile.
f) Costruzione e realizzazione di un progetto, valorizzando esperienze maturate nei PCTO o attestate nel curriculum dello studente. partecipazione a un Project work, ecc …
FASE 2 “DISCUSSIONE di un BREVE TESTO,
– già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA durante il quinto anno
– e ricompreso nel documento del consiglio di classe;
CONSIDERAZIONI
? Si fa voce di un “breve testo”, che sia stato oggetto di studio nel corso del 5° Anno “nell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana” e che sia stato riportato nel Documento del Consiglio di classe”.
esempio, una pagina della novella “Rosso Malpelo” di Giovanni Verga; una poesia di Giovanni Pascoli, come “Temporale” o “Novembre” o “Il lampo”; una poesia di Ungaretti, come “San Martino del Carso” (Porto sepolto); una pagina de “Il sentiero dei nidi di ragno”di Italo Calvino, ecc.
? “discussione”, ad es. partendo dalla individuazione del senso generale del testo letto, chiedendo di rilevare alcune strutture lessicali o morfosintattiche o il contesto storico – letterario; oppure cosa quel testo abbia trasmesso al candidato, come il candidato si sia sentito interpellato o quale sia lo stile o la struttura compositiva o, semplicemente, perché sia importante argomentare, ecc…
FASE 3 ANALISI, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3;
Cosa si intende per “materiale”?
– “Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare”.
Quando va preparato il materiale?
– “La sottocommissione provvede alla PREDISPOSIZIONE e all’ASSEGNAZIONE dei materiali … all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati”.
CRITERI per la SUGGERIMENTI OPERATIVI QUALI CRITERI?
CRITERI
per l’ASSEGNAZIONE PREDISPOSIZIONE dei materiali alla CLASSE dei materiali predisposti a CIASCUN CANDIDATO per la PREDISPOSIZIONE dei materiali alla CLASSE
? che rispondano a uno o più aspetti del Profilo culturale e professionale in uscita1;
? che tengano conto del percorso didattico – formativo effettivamente svolto, in coerenza con il Documento del Consiglio di classe2;
? che tengano conto della specificità professionale del percorso formativo3;
? che offrano la possibilità di trarre spunti per un colloquio pluridisciplinare4
? che tengano conto e favoriscano la trattazione dei nodi concettuali fondamentali delle discipline e dei loro rapporti per l’ASSEGNAZIONE dei materiali predisposti a CIASCUN CANDIDATO
? tenere presente la metodologia di apprendimento che lo studente ha espresso nel corso del triennio, con particolare riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi;
? tenere presenti e valorizzare i contributi specifici che hanno caratterizzato la sua partecipazione all’attività didattica (qualità di rielaborazione dei contenuti, attitudini disciplinari, stile cognitivo nell’attività di apprendimento, ruolo svolto in aula e in Laboratorio);
? valorizzare la partecipazione a progetti ed esperienze svolti7;
? tenere presenti le prestazioni e i contributi alle attività di Laboratorio e ad eventi.
CONSIDERAZIONI
? Poiché trattasi di un “colloquio”, va evitato che questa terza si riduca a una somma di quesiti posti dai Commissari delle restanti discipline: il colloquio resta un .
? Non si tratta di occupare gli spazi lasciati vuoti nella prima e nella seconda fase. L’accento è posto in una precisa direzione: lo studente possiede la capacità di cogliere in una o più discipline le aree di collegamento, i link del sapere? Del tipo:
• i nutrienti, una sana alimentazione, una filiera ecosostenibile, la storiadi un territorio, le evidenze matematiche ecc…
• l’organizzazione del servizio, la normativa sulla scurezza, la cultura del management, l’utilità della microlingua ecc…
FASE 4 Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi.
DUE CONSIDERAZIONI
? Primo, che è quanto mai valutativamente efficace che la verifica dell’esperienza dei PCTO non abbia un carattere additivo/sommativo, ma che sia guidata e richiesta dai Commissari all’interno della prima fase.
? Secondo; che la verifica delle competenze di Educazione civica va condotta, come da disposto normativo, “per come enucleate all’interno delle singole discipline” (art. 17 comma 2) In sintesi.
Va tenuto ben fermo che il “colloquio”, per la sua stessa struttura, non può configurarsi come una somma di interventi di verifica semplicemente giustapposti l’uno all’altro. Occorre che tutta la Commissione disegni, per quanto possibile,
UN PERCORSO VALUTATIVO UNITARIO con particolare riferimento all’ “esposizione dell’esperienza dei PCTO” come all’accertamento delle competenze di “Educazione civica”.
Si tenga presente che:
? La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata COMPLESSIVA INDICATIVA di 60 minuti (c.3).
? La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato B (c.6)
? Il Colloquio / Esame va svolto in “un’unica soluzione temporale” e alla presenza della “intera Commissione”.
? “Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, NON può essere SUPERIORE a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa” (art.14, c.3). E, comunque, non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.
INDICATORI
a)Acquisizione CONTENUTI e METODI delle discipline: vale a dire, il candidato deve attestare che possiede delle informazioni, le sa definire, sa come si procede in un determinato campo del sapere (“disciplina”). In breve, sa ESPORRE delle CONOSCENZE, dandone ragione.
b)Il candidato non espone solamente le conoscenze che possiede, ma le sa UTILIZZARE e COLLEGARE per sviluppare una tematica o per risolvere un problema o per gestire un caso aziendale o, semplicemente, per discutere con la Commissione.
c) Il candidato non si serve solamente delle conoscenze per risolvere un problema, ma sa ARGOMENTARE e RIELABORARE. Per lo meno è coerente, quando espone; ma anche individua una informazione di partenza per articolarla, precisarla, mostrare a cosa potrebbe servire, quale sia l’utilità e la funzione di ciò che espone. Ha, in qualche modo, la visione d’assieme di ciò che sta esponendo.
d)COME SI ESPRIME? Sa dove è di casa la morfosintassi? Ha un lessico tecnico o, per lo meno, appropriato? Sa comunicare?
e)Che il candidato riferisca le sue esperienze professionali, che attesti di essere consapevole del profilo di “cittadino”, il candidato va a farlo partendo da “esperienze personali”.
DESCRITTORI. Soffermiamoci sui prime tre indicatori:
a) Il Livello I rileva l’assenza o la deficienza grave dell’obiettivo di apprendimento espresso dall’indicatore.
b) Il Livello III non va identificato come quello della sufficienza; ché, anzi, descrive che l’obiettivo risulta conseguito, con eventuali elementi di adeguatezza e/o di rielaborazione; per questo la Commissione è chiamata a scegliere tra il 6 e il 7.
c) Solo il Livello V (prestazione di eccellenza o, se si vuole, ottimale) ha una votazione numerica precisa, il dieci.
ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
I primi 4 livelli hanno tutti un range.
Quando il range è di due o tre punti (ad es. 3-5 o 6-7 o 8-9), va letto con attenzione il descrittore che, nel “descrivere” il comportamento e gli esiti dell’apprendimento del candidato, riferisce un comportamento-base (chiamiamolo in questo modo) e ulteriori specificazioni che arricchiscono o attenuano la qualità dell’apprendimento.
E’ questo, a mio avviso, che consente ai commissari di decidere se dare ad es. 6 o 7, eccetera.
(art.20)
Testi normativi di riferimento:
• Legge 5 febbraio 1992, n.104 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
• Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”)
• Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”)
• Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2020, n. 182, recante “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”
Premessa
Siamo tutti convinti che faccia parte del consolidato bagaglio normativo dei docenti di sostegno, come dei Consigli di classe, il paradigma generale per il quale la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame / colloquio
hanno un preciso INELIMINABILE DOCUMENTO DI RIFERIMENTO, per i candidati con disabilità o con DSA, rispettivamente nel P.E.I. o nel P.D.P.
La O.M. n.53/2021 ha il merito di proporre un quadro di indicazioni essenziale, con alcuni “paletti” ben definiti, lasciando spazio alla specificità dei P.E.I. / P.D.P.
Vanno distinte, come dottrina generale, DUE CATEGORIE di alunni CON DISABILITA’.
E’ interessante rilevare che la OM n.53 entra nel merito SOLO della “tipologia della prova di esame” con alcune novità lessicali. 1. Funzione e ruolo del Consiglio di classe (CdCl):
a) “Il consiglio di classe STABILISCE LA TIPOLOGIA della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI)”
b) “Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica” (ove l’esame in presenza sia ritenuto inopportuno o di difficile attuazione)
2. Funzione e ruolo della Sottocommissione:
c) “Per la PREDISPOSIZIONE e lo SVOLGIMENTO della prova d’esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico”
• sono nominati dal presidente della commissione
• sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe • acquisito il parere della sottocommissione
d) Ove necessario, adatta la griglia di valutazione della prova orale al PEI
L’ consiste, ove trattasi di prova equipollente, nel correlare al PEI gli indicatori della griglia di valutazione attraverso la formulazione di specifici descrittori.
1. Candidati con tipologia della prova d’esame CON VALORE EQUIPOLLENTE (vale a dire studenti che hanno seguito un percorso di apprendimento coerente con il profilo formativo e professionale in uscita, come da Dlgs. 61/2017).
a) Testo di riferimento per la predisposizione e la conduzione del colloquio – prova di esame è il P.E.I., con eventuale ulteriore documentazione allegata al Documento del CdC ed eventuali indicazioni riferite nello stesso “Documento del CdC”; con particolare riferimento a:
• personalizzazione del percorso di apprendimento;
• griglie di valutazione adottate durante l’anno scolastico; • forme di assistenza fruita durante l’anno sc. e richiesta per l’esame.
b) dalla consolidata letteratura relativa agli studenti con disabilità risulta inequivoca la categoria di , che hanno cioè pari efficacia e validità):
• utilizzo di MEZZI TECNICI o MODI DIVERSI
oppure
• sviluppo di CONTENUTI culturali e professionali che consentano di valutare che il candidato abbia raggiunto una PREPARAZIONE culturale e professionale IDONEA per il rilascio del DIPLOMA
c) La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione
2. Candidati con tipologia della prova d’esame CON VALORE NON EQUIPOLLENTE (vale a dire, studenti che hanno seguito il cd. percorso differenziato)
a) Testo di riferimento per la predisposizione e la conduzione del colloquio – prova di esame è il P.E.I. con eventuale ulteriore documentazione allegata al DOCUMENTO del CdC.:
• candidati valutati con voti e credito relativi unicamente al P.E.I. • attestazione delle attività svolte
• griglie di valutazione adottate durante l’anno scolastico • assistenza garantita durante l’anno sc. e richiesta per l’esame
b) Testi predisposti dalla COMMISSIONE D’ESAME:
• sulla base della documentazione fornita dal C.d.C., con riferimento alle materie studiate e ai contenuti e alle competenze acquisite;
• finalizzati al rilascio dell’ATTESTATO di CREDITO FORMATIVO.
c) Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi.
d) In ogni caso, si ponga attenzione alle indicazioni relative al diritto alla dello studente con disabilità nella compilazione della documentazione.
3. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11.
Faccio memoria del fatto che la presenza del docente di sostegno NON è prevista in sede di valutazione finale, proprio perché la Commissione d’esame è costituita da 6 docenti/Commissari e dal Presidente.
(art. 21 – Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)
TESTI NORMATIVI di riferimento:
• LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 (“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”)
• LINEE GUIDA per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (allegate al D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011)
1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
Dunque, testo di riferimento è il P.D.P. (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO) e/o altra documentazione allegata al CdCl con l’indicazione di:
• le modalità didattiche che sono state utilizzate;
• le forme di valutazione utilizzate e documentate;
• gli elementi di personalizzazione del percorso di apprendimento e di formazione.
2. La Sottocommissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PD.
A mo’ di esempio, strumenti informatici”, ove siano stati utilizzati durante l’a.s.; “dispositivi per l’ascolto di testi” (formato “mp3”); in particolare, adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.
3. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
4. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato B.
CASI PARTICOLARI
C. Studenti con altri bisogni educativi speciali:
• non è prevista alcuna misura dispensativa in sede d’esame
• è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno
• conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
LA VERBALIZZAZIONE
(art.23)
• Occorre descrivere “le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame” “in maniera sintetica e fedele” e “chiarendo LE RAGIONI per le quali si perviene alle DECISIONI assunte”; porre particolare cura alle DELIBERE che devono essere “congruamente motivate” (c. 1 e 2);
• va utilizzato “l’applicativo salvo motivata impossibilità”, tenendo presente che, qualora ci si attenga al modello del Verbale di Commissione WEB, si ha un controllo della regolarità delle operazioni condotte dalla Commissione.
(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)
(art.24)
1. Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti SUBITO DOPO la conclusione dei colloqui di propria competenza (c.1).
2. Il “punteggio finale complessivo in centesimi” è “il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti”. (c.2)
3. “Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi”. (c.3)
4. PUNTEGGIO INTEGRATIVO (cd. BONUS):
La sottocommissione, in sede di riunione preliminare stabilisce “i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti”.
Si fa presente che è valutativamente corretto apprezzare la qualità del processo formativo, il peso dei risultati di apprendimento conseguiti, la capacità dimostrata di operare collegamenti, approfondimenti, riferimenti al profilo professionale, al fine di evitare arbitrarietà e inflazione di bonus.
5. ATTRIBUZIONE della LODE
“La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che: abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame” (c.5).
? La lode va trascritta sul Diploma e sulla certificazione integrativa. 6. RELAZIONE del PRESIDENTE
? I presidenti di commissione possono trasmettere al competente USR un’apposita relazione contenente osservazioni sulla base di un form telematico disponibile su “Commissione web”
– sullo svolgimento della prova
– sui livelli di apprendimento degli studenti,
– nonché eventuali proposte migliorative dell’esame di Stato.
? DELEGA al Dirigente Scolastico: è facoltà del Presidente dare delega al Dirigente Sc. per compilazione, firma e consegna dei Diplomi.
PUBBLICAZIONE dei RISULTATI
(art. 25)
1. L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all’articolo 23 all’albo dell’istituto sede della sottocommissione,… con la sola indicazione della dizione “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso (c.1).
2. Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame (c.2).
Approfondimento
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