La prof.ssa Altieri, docente di Discipline giuridiche ed economiche da 30 anni, si occupa da anni di diritto scolastico, svolgendo attività di consulenza per privati, associazioni, sigle sindacali, anche confederali, e testate specializzate nel settore del diritto scolastico.
E’ relatrice in convegni, corsi di formazione per docenti, ATA e Dirigenti Scolastici, nonché in corsi di preparazione ai concorsi.
Patrocina cause, prevalentemente di diritto scolastico, innanzi alla magistratura amministrativa e quella del lavoro.
1) Quali sono le maggiori criticità del sistema informatico nelle assegnazioni delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto da GAE e GPS?
La criticità principale è in realtà da imputare alla combinazione di tre fattori:
1) il fatto che l’aspirante ha la facoltà di non indicare tutte le tipologie di supplenze per cui ha titolo;
2) il fatto che le disponibilità non sono tutte note al primo turno di nomina;
3) il fatto che il sistema informatico in ogni bollettino successivo parte dall’ultimo nominato nel turno precedente e non torna indietro per attribuire la supplenza, ora disponibile, al docente con punteggio superiore, che nel bollettino precedente era rimasto senza incarico in quanto le disponibilità non corrispondevano alle preferenze espresse nella domanda informatizzata.
In sostanza, un sistema di nomine del genere, per come congegnato dal MIM, appare più affidato alla fortuna che non al merito (che si esprime con il punteggio). Infatti, se si ha la fortuna di aver indicato, al momento della compilazione della domanda informatizzata (cioè quando ancora non si sanno le disponibilità), sedi e preferenze che saranno rese disponibili nel primo turno di nomina, allora si riceverà la supplenza; se invece, incautamente, si sono indicate sedi che si rendono disponibili dopo che il sistema ha superato la posizione del docente, allora ecco che si viene pretermessi dalle nomine.
È ovvio che un sistema del genere è del tutto inaccettabile ed illegittimo.
2) Quali sono i casi di contenzioso più frequenti e quali gli esiti dei ricorsi?
Il contenzioso più frequente è proprio quello con il quale si contesta la mancata assegnazione di una supplenza, attribuita poi ad un docente con p0unteggio inferiore.
Però mi sono capitati anche casi di mancata assegnazione della supplenza a docenti invalidi, che usufruiscono del diritto alla riserva dei posti ex L. n.69/99.
Questa ultima tipologia di contenzioso è molto delicata perché occorre dimostrare che le aliquote provinciali destinate ai riservisti non sono state assolte. E fornire questa dimostrazione non agevole perché spesso l’Ufficio Scolastico non rende noto il contingente da destinare ai riservisti e quindi mi è capitato di dover far precedere al ricorso per ottenere la supplenza l’istanza di accesso al contingente destinato alle riserve e poi anche di dovere adire il TAR perché è stata illegittimamente denegata l’ostensione di questo documento.
3) I sindacati di categoria, in fase di informativa, contestano ogni anno la procedura informatizzata, suggerendo anche correttivi al sistema, tuttavia ogni anno si ripetono i medesimi problemi. Come si potrebbe ovviare?
D’altra parte il MIM non ha intenzione di tornare alle convocazioni in presenza ante Covid.
Purtroppo, se il MIM non interviene sul sistema informatico l’unica strada è il contenzioso.
È infatti più volte capitato che a seguito di un orientamento costante della Giurisprudenza poi il MIM tornasse sui suoi passi, adeguandosi alle sentenze. È capitato, ad esempio, per il reinserimento dei docenti depennati dalle GAE per non aver presentato domanda di aggiornamento/permanenza, per il riconoscimento della RPD per il personale docente e il CIA per il personale ATA in caso di supplenze brevi, per il riconoscimento integrale del servizio preruolo ai fini della carriera.
4) Quale potrebbe essere la soluzione?
Il ritorno alla convocazione in presenza oppure come va sostenendo SBC da tempo, un sistema misto che assicuri la convocazione nel rigoroso rispetto delle posizioni in graduatoria e con la conoscenza ex ante di tutte le disponibilità di organico di fatto, attraverso una convocazione e con una scelta non in presenza, sfruttando al meglio le possibilità che la tecnologia informatica offre? Del resto questo è il sistema utilizzato in provincia di Trento.
Non credo che il ritorno alle convocazioni in presenza, oggi, sia una strada percorribile, atteso che, come ha chiarito anche la Corte d’Appello di Bologna, chiamata ed esprimersi su questo tipo di contenziosi, il sistema informatico, se funzionasse correttamente, sarebbe lo strumento idoneo a garantire la rapidità e l’efficienza nelle operazioni di nomina.
Per cui, senz’altro ritengo che la soluzione prospettata da SBC sia la migliore: fare in modo che le disponibilità siano tutte (sia quelle in organico di diritto che quelle in organico di fatto) note all’atto della presentazione della domanda informatizzata, in modo che l’aspirante non sia costretto ad esprimere le proprie preferenze “al buio” e poi affidare le operazioni di nomina all’algoritmo che, opportunamente e tempestivamente, potrà senz’altro garantire il rispetto del principio meritocratico del punteggio, assegnando la supplenza al docente con migliore collocazione in graduatoria.
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