HomePrecari della ScuolaIl servizio militare vale 12 punti, ma solo se prestato dopo l'abilitazione

Il servizio militare vale 12 punti, ma solo se prestato dopo l'abilitazione

Il servizio militare vale 12 punti nelle graduatorie a esaurimento. Sempre che il servizio di leva sia stato prestato dopo che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio (non l’abilitazione) necessario per l’accesso al posto o alla classe di concorso di riferimento. Così ha deciso il giudice del lavoro di Saluzzo, con una sentenza depositata il 12 settembre scorso (r.g.133/2012). Per la scuola, infatti, non si applica la norma generale contenuta nel codice dell’ordinamento militare, che preclude la valutabilità del servizio militare ai fi ni dei concorsi pubblici se non prestato in costanza di rapporto di lavoro (art.2050 del decreto legislativo 66/2010). L’ordinamento scolastico, infatti, è regolato da norme speciali contenute nel decreto legislativo 297/94, che per loro natura non possono essere derogate da norme generali.
E non conta nulla il fatto che non vi siano specifi ci riferimenti al servizio militare nella legge 124/1999, che regola il reclutamento del personale scolastico e nella legge 143/2004 (di conversione del D.L. 97/2004), che innova la stessa materia. Ciò perché l’art. 485, comma 7, del decreto legislativo 297/94, che dispone la valutabilità a tutti gli effetti del servizio militare, a prescindere dal fatto che sia stato prestato in costanza di rapporto oppure no, è una norma cogente e imperativa. E non è stata mai abrogata. Dunque, basta da sola a costituire presupposto per l’insorgenza del diritto alla valutabilità del servizio militare.
D’altra parte, argomenta il giudice monocratico, il fatto che queste leggi non si occupino di disciplinare specificamente la materia dei presupposti di valutabilità del servizio militare non costituisce indice di una volontà legislativa di escluderla in caso di servizio prestato non in costanza di nomina. Tale omissione, infatti, lascia intendere che il legislatore ha ritenuto inutile un ulteriore intervento normativo in tale settore, proprio perché esiste già una disciplina di carattere generale, quella appunto dettata dall’art. 485 del decreto legislativo n. 297/94, tutt’ora in vigore.

Antimo Di Geronimo – ItaliaOggi

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