Il personale docente trasferito d’ufficio negli ultimi 10 anni (prima erano 8) che richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.
1) Il diritto decennale al rientro con precedenza.
Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio, per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del decennio successivo al provvedimento suddetto.
2) La precedenza si applica alla prima fase.
La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente all’interno della provincia e della tipologia di posto di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).
Non opera, quindi, nei casi di mobilità professionale e di mobilità territoriale interprovinciale.
3) Qual è la condizione per ottenere la precedenza?
Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del decennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto
4) Qual è la procedura da seguire?
A tali fini il personale docente interessato deve riportare nella apposita casella del modulo domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per le istanze on line.
Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l’interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica.
Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al punto V) comma 1 dell’art. 13 del CCNI.
5) Obbligo di dichiarazione su modulistica
L’obbligo inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola risulta adempiuto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell’apposito allegato all’O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento:
1) alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata;
2) all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento.
6) Scuola primaria.
Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata alla sede di organico che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo decennio
7) Scuola infanzia.
Nella scuola dell’infanzia la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata alla sede di organico che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo decennio
8) Continuità didattica. ( la condizione per non interromperla).
L’utilizzazione annuale in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno del decennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune.
Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l’assegnazione provvisoria all’interno della provincia, qualora il medesimo richieda e abbia richiesto, in ciascun anno del decennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune.
9) La graduatorie interna.
Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nel decennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.
10) Quando spetta la continuità maturata nella scuola di ex titolarità?
La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità/incarico viene altresì riconosciuta, nel decennio, al docente in esubero nella provincia e precedentemente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata dalla predetta scuola o istituto, qualora l’interessato richieda, in ciascun anno del decennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune.
11) Il docente con diritto di rientro e che nella nuova scuola risulta essere ancora una volta soprannumerario. Che succede?
Il personale, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nel decennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.
Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del decennio iniziale.
12) Non si perde continuità se si chiede di rientrare nella scuola di ex titolarità ma si ottiene altra scuola.
Nei riguardi del personale docente soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del decennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del decennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.
Libero Tassella SBC
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