I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipi di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, l’anno di prova rientra nel computo del triennio.
Il CCNI per la prima volta poi definisce, come abbiamo detto in un precedente articolo, gli anni validi ai fini del calcolo del triennio di permanenza:
– gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria ai sensi della normativa legislativa e contrattuale di riferimento;
– gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. del 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
– l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
– gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
– l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.
Neo immessi in ruolo dal 23/25 non vincolati e che non hanno bisogno di alcuna deroga per presentare domanda di trasferimento.
Il vincolo triennale per i neo immessi in ruolo dal 23/24 non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.
Libero Tassella SBC
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