Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità di cui all’art.6 del CCNI.
Quindi sono caduti come ho detto in un precedente articolo i vincoli nella fase comunale dei trasferimenti di cui al precedente Contratto integrativo.
Si precisa che per richiesta puntuale di sede si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica.
Il vincolo triennale su richiesta puntuale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa nella domanda.
Libero Tassella. SBC
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