Quando si rimane incinte, di certo l’ultima cosa a cui si pensa è come gestire la propria attività lavorativa nei mesi a venire. Eppure, è importante conoscere i propri diritti ed essere a conoscenza delle tutele riservate dalla legge per chi attende un bambino. In questo articolo forniamo una panoramica completa sui permessi per controlli prenatali destinati al personale docente e ATA, chiarendo tutti gli aspetti normativi e procedurali da seguire.
Innanzitutto, i permessi in questione derivano direttamente dall’articolo 14 del D. Lgs. 151/2001 e sono distinti da qualsiasi altra tipologia di permesso lavorativo. Consentono alle insegnanti di assentarsi dal servizio senza dover recuperare le ore perdute, al fine di sottoporsi a visite mediche ed esami clinici durante la gravidanza.
Tali permessi spettano sia al personale con contratto a tempo indeterminato che a quello a termine, come i supplenti annuali o brevi. L’unico vincolo è che la durata del permesso non può eccedere quella del rapporto di lavoro.
Per richiederli, basta presentare domanda scritta indicando data e orario della visita, accompagnata poi dalla documentazione medica al rientro. Non esiste un limite massimo di permessi concedibili. Inoltre, essi sono pienamente retribuiti e non riducono ferie, tredicesima o anzianità contributiva.
Il dirigente scolastico deve limitarsi a verificare la correttezza formale della richiesta, senza poterne valutare i contenuti medici. L’importante è che le visite non siano procrastinabili fuori dall’orario lavorativo per motivi di salute della gestante.
In sintesi, i controlli prenatali sono garantiti alle insegnanti in modo flessibile e tutelante, senza penalizzazioni di sorta. Un occhio di riguardo alla salute e serenità delle future mamme nella fase tanto delicata della gravidanza.
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