I docenti inseriti in GAE o in GPS, destinatari di un contratto a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, possono chiedere la trasformazione del loro contratto da full time in part time all’atto della presa di servizio.
A prevederlo è l’art. 39 del CCNL del 29 11.2007, mantenuto in vigore dall’art. 25 comma 6 del CCNL 19.4.2018.
Il docente quindi, all’atto della presa di servizio, presenta una richiesta scritta di Part time al Dirigente Scolastico.
Questi contatta l’AT provinciale per sapere se sia stato superato o meno il contingente dei posti disponibili al part time ( 25% sulla dotazione organica complessiva).
Solo nel caso sia stato superato il contingente, la richiesta di part time viene rigettata, altrimenti sarà accolta.
Tuttavia con l’entrata in vigore della legge 662/96 modificata dal DL 112/2008, la trasformazione del contratto da full time in part time non è più automatico, oltre alla disponibilità del contingente entra in gioco la discrezionalità del DS per quanto riguarda l’oggetto del lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del contratto da full time in part time ( incompatibilità, conflitto di interessi, ecc..), nonché la valutazione dell’impatto sull’organizzazione scolastica per la richiesta di part time da parte del docente.
Il diniego da parte del DS deve essere motivato, il docente può reiterare la richiesta e attivare il contenzioso.
Il part time non è previsto invece per le supplenze brevi e saltuarie attribuite dal DS dalle graduatorie di circolo e di istituto.
Libero Tassella SBC
Ecco tutti i testi per prepararsi al concorso straordinario 2022 della scuola
https://t.me/informazionescuola