La possibilità di richiedere un contratto di lavoro part-time rappresenta un’opzione importante per molti docenti, sia quelli di ruolo che i supplenti. Tuttavia, ci sono alcune differenze significative tra le due categorie riguardo tempistiche e modalità di richiesta.
Docenti di ruolo: possono chiedere il part-time entro il 15 marzo di ogni anno, con decorrenza dal 1° settembre successivo. La durata è di due anni scolastici, rinnovabili senza necessità di richiesta espressa, a meno che non si voglia tornare al tempo pieno. Unico vincolo: il part-time non può superare il 25% della dotazione organica provinciale per ciascuna classe di concorso.
Supplenti: possono richiedere il part-time solo all’atto dell’assunzione, non dopo la sottoscrizione del contratto. In questo caso, la decisione spetta al dirigente scolastico, non all’ufficio scolastico provinciale.
Un aspetto importante da considerare è l’impatto del part-time sulla pensione. Gli anni di servizio a orario ridotto vengono considerati utili per intero ai fini del diritto a pensione, ma incidono sulla misura dell’assegno previdenziale, in quanto la retribuzione è inferiore rispetto al tempo pieno. È possibile riscattare o proseguire volontariamente i versamenti per colmare questo gap.
In sintesi, sia i docenti di ruolo che i supplenti hanno la possibilità di optare per il part-time, ma con tempistiche e procedure diverse. È fondamentale valutare attentamente le conseguenze a livello pensionistico prima di prendere una decisione.
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