I docenti di ruolo possono accettare supplenze annuali senza dover rispettare un lasso di tempo minimo tra un incarico e l’altro, mantenendo al contempo la titolarità della propria sede definitiva. Il chiarimento arriva da una nostra lettrice che chiede delucidazioni in merito alla possibilità di richiedere aspettative consecutive per supplenze dopo aver accettato un primo incarico nell’anno scolastico 2024/2025.
La normativa chiarisce dubbi su aspettative e mantenimento della titolarità di sede tra incarichi annuali
Analizziamo nel dettaglio quanto previsto dalla normativa in materia. In primo luogo, non sono previsti limiti temporali tra un’aspettativa per supplenza e l’altra, in quanto si tratta di periodi di astensione dal servizio richiesti specificatamente per incarichi annuali. Diverso è il caso delle aspettative per motivi personali o familiari, dove è fissato un lasso minimo di sei mesi tra un periodo e l’altro.
Altro aspetto chiave riguarda il mantenimento della sede di titolarità. L’articolo 47 del CCNL scuola stabilisce che il docente di ruolo mantiene la propria sede per tre anni scolastici anche accettando supplenze; in caso di nuova assegnazione della sede, tale periodo ricomincia a decorrere daccapo. Solo dopo tre anni complessivi di incarichi annuali, anche non consecutivi, si perde la sede, dovendo presentare domanda di mobilità.
In sintesi, la lettrice potrà richiedere un’ulteriore aspettativa non retribuita per la supplenza del 2025/2026 mantenendo invariata la propria sede di titolarità. Un chiarimento importante che permette ai docenti di ruolo di organizzare al meglio la propria attività professionale tra incarichi annuali e titolarità.
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