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Guide – Se una scuola assume per sbaglio un supplente il contratto è subito nullo

Se una scuola assume per sbaglio un bidello, già decaduto dalla graduatoria di istituto fi nalizzata alle supplenze, non ha bisogno di licenziarlo. Il contratto così stipulato è automaticamente nullo per violazione di norme imperative di legge. E quindi basta darne notizia all’interessato spiegandone i motivi. Così ha deciso il Tribunale di Udine con una sentenza depositata il 5 aprile scorso (386). La pronuncia sgombra il campo da una serie di equivoci accumultatisi, nel corso degli anni, sulla questione della caducazione del rapporto di lavoro quando la procedura di reclutamento sia stata annullata. E spiega che in questa materia non bisogna ragionare come se si trattasse di diritto amministrativo, essendo ormai regolata da norme di diritto privato. Pertanto, le relative procedure non sono soggette alle disposizioni della legge 241/90 sull’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento e quant’altro. In ogni caso, se l’assunzione viene effettuata per errore, specie se si tratta di errata individuazione dell’avente titolo per inesistenza del medesimo nella graduatoria, non è necessario nemmeno procedere al licenziamento. Perchè in questi casi il contratto individuale di lavoro, essendo automaticamente nullo per violazione delle norme imperative sul reclutamento, è come se non fosse mai esistitito. Citando la giurisprudenza della Cassazione (13150/2006) il giudice monocratico ha spiegato che lo scorrimento della graduatoria è sempre vincolante per l’amministrazione ai fini del reclutamento. E dunque, affi nchè un’assunzione possa essere considerata valida, è necessaria la previa individuazione dell’avente titolo a seguito dello scorrimento della graduatoria. Quanto alla cosiddetta caducazione, il magistrato ha citato la sentenza 10617/2012, sempre della Cassazione. In tale pronuncia hanno affermato che l’annullamento di un atto travolge automaticamente gli effetti che da questo conseguono. E dunque, una volta decaduto dalla graduatoria, l’aspirante collaboratore scolastico aveva perso il diritto a concorrere agli incarichi.

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