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Guida alla Mobilità 2019 docenti ed ATA: tutte le novità e le date

Premessa – Il testo del CCNI mobilità 2019/2022, come previsto dall’art. 7 del CCNL 2018, ha vigenza triennale e riguarderà gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Il MIUR e le organizzazioni sindacali si sono riservate, comunque, la possibilità di riaprire il contratto su aspetti specifici, qualora lo ritengano necessario (art. 1 c. 4).
Le operazioni di mobilità, come sempre, rimangono annuali e sono disposte dalla prevista Ordinanza Ministeriale che fisserà termini e modalità per la procedura di presentazione delle domande online.

Guida alla Mobilità 2019 docenti ed ATA: tutte le novità e le date

Destinatari
Tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato può inoltrare domanda di mobilità territoriale.
Possono, invece, accedere alla mobilità professionale (passaggio di ruolo/cattedra) solo i docenti in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il periodo di prova e il personale Ata in possesso del titolo (passaggio di profilo nella stessa area).
I docenti attualmente impegnati nel terzo anno del FIT non sono tra i destinatari delle operazioni, in quanto acquisiranno il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° settembre 2019 ad esito positivo del percorso.
Le fasi delle operazioni
Ripristinate le tre distinte fasi anche per i docenti (come per gli ATA) e quindi anche le operazioni all’interno del comune. Soppressi per i docenti gli ambiti territoriali.
• I fase: comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità)
• II fase: provinciale (trasferimenti tra scuole di comuni diversi della stessa provincia. Si pongono in questa fase i trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa anche nello stesso comune).
• III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

MOBILITA’ 2019 SEZIONE SPECIFICA – DOCENTI

Titolarità su scuola per tutti

Scompare per i docenti la titolarità su ambito e quindi la connessa chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici. Cancellati definitivamente due degli aspetti più inaccettabili della legge 107/15.
La preferenza su ambito non è più esprimibile: tutti gli attuali titolari su ambito, assegnati alla scuola con incarico triennale, assumono automaticamente la titolarità sulla stessa scuola prima delle operazioni di mobilità (art. 6 c. 8).
Qualsiasi movimento di trasferimento o di passaggio cattedra/ruolo, farà acquisire la titolarità su scuola, sia in esito ad assegnazione da codice puntuale che da codice sintetico.
I docenti provenienti da ambito che nel corrente a.s. 2018/2019 sono incaricati triennali presso una scuola, ne acquisiscono direttamente la titolarità prima delle operazioni. Se in servizio altrove per assegnazione provvisoria o utilizzazione, la scuola di titolarità diventa, comunque, quella presso la quale è stato stipulato l’incarico triennale.

I docenti titolari di ambito ma privi di incarico sono assegnati sulla provincia.

I docenti al terzo anno del percorso FIT, dopo valutazione positiva del periodo di formazione e prova, assumono la titolarità sulla scuola di attuale servizio con contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2019 (art. 6 c. 9, dove la citata lett. d è un refuso del testo).
Ai docenti che si trovano in posizione utile a seguito di procedura concorsuale con graduatoria pubblicata entro il 31/12/2018, ma non ancora inseriti nel percorso iniziale di formazione, viene accantonato un posto a livello provinciale, prima delle future immissioni in ruolo. (art. 8 co.2).

Preferenze esprimibili

Tutti i docenti a tempo indeterminato, dall’infanzia alla secondaria di 2° grado, potranno richiedere con un’unica domanda fino ad un massimo di 15 preferenze per i trasferimenti e altrettante per la mobilità professionale.
Nell’unica domanda per i trasferimenti, e nelle specifiche domande, quante sono le richieste di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra), le 15 preferenze si intendono complessive per i movimenti sia provinciali che interprovinciali.
Si potranno esprimere preferenze di: scuola – comune – distretto – provincia (anche per più province). Il MIUR renderà disponibile sul proprio sito i bollettini ufficiali con i codici aggiornati.
Nella mobilità volontaria, la scuola che nel corrente a.s. 2018/2019 risulta essere sede di titolarità o di incarico triennale (vedi paragrafo successivo) “non è esprimibile” per la stessa tipologia di posto o classe di concorso.
Analogamente e sempre nella mobilità volontaria, non sono considerate valide le preferenze sintetiche (comune – distretto – provincia) comprensive della scuola di titolarità/incarico del docente.
Le preferenze per i CPIA non sono esprimibili, perché il riferimento è ai codici degli ex CTP (sede di organico autonomo): i corsi serali, le sedi carcerarie/ospedaliere, i posti nelle scuole speciali e ad indirizzo didattico differenziato, i licei europei, sono parimenti richiedibili come preferenza puntuale con specifico codice.
In caso di preferenza sintetica, i posti dei centri per l’istruzione per gli adulti vengono assegnati solo se il docente interessato ha barrato la specifica casella del modulo domanda, oppure come ultima residuale disponibilità in assenza di altri posti.

Permanenza su sede per un triennio

Per la mobilità a.s. 2019/2020 tutti i docenti di ogni ordine e grado, compresi i neo-assunti, possono richiedere il trasferimento sia provinciale che interprovinciale.
In base a quanto stabilito dal CCNL 2016/2018 (art. 22 co.4 lett a1) a partire dalla mobilità a.s. 2020/2021 non potranno presentare domanda volontaria di trasferimento e di passaggio di ruolo/cattedra per tre anni (art. 2 co.2) i docenti che:
– in esito al movimento per l’a.s. 2019/2020 abbiano ottenuto la titolarità su scuola attraverso la preferenza espressa con codice puntuale (una qualsiasi dell’elenco compilato nell’apposita sezione), indipendentemente da quale sia la fase delle operazioni;
– in esito al movimento per l’a.s. 2019/2020 abbiano ottenuto la titolarità su scuola, limitatamente alle operazioni della I fase, attraverso la preferenza espressa con codice sintetico del distretto subcomunale.
Il vincolo triennale si estende all’interno dello stesso comune di titolarità, nei trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa, anche con preferenza sintetica (II fase) e analogamente per la mobilità professionale (III fase).
Non si applica tale vincolo di permanenza ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, né ai beneficiari di precedenze (art. 13 del CCNI) se la scuola ottenuta come preferenza puntuale è situata in altro comune o distretto sub comunale rispetto a quello indicato per la precedenza.

Sedi disponibili per la mobilità

Ai fini della mobilità saranno disponibili, in ciascuna scuola, tutti i posti “vacanti” ovvero la somma dei posti attribuiti nell’organico dell’autonomia per ciascuna tipologia o classe di concorso (senza alcuna differenziazione tra i posti assegnati per il curricolare e quelli per il potenziamento), meno i posti occupati dai docenti già titolari della scuola e quelli degli incaricati triennali del corrente a.s. che transitano di diritto prima delle operazioni e ne assumono la titolarità.
Per l’a.s. 2019/2020 sono altresì sottratti dalle disponibilità i posti sui quali attualmente prestano servizio i docenti al terzo anno del percorso FIT, sui quali si conferma l’assunzione a tempo indeterminato ad avvenuta valutazione positiva.
I posti disponibili su ciascun comune saranno pari alla somma dei posti (disponibili) nelle singole scuole che ne fanno parte. I posti disponibili a livello provinciale saranno pari alla somma dei posti dei comuni, dopo aver detratto eventuali docenti in esubero, titolari in provincia, che vanno preventivamente ri-collocati e i docenti che cessano il collocamento fuori ruolo.
I posti disponibili in ciascuna scuola all’inizio delle operazioni possono aumentare nel caso di “uscita” di qualche docente sia per trasferimento che per passaggio.

Aliquote per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale

Al termine dei trasferimenti provinciali e dopo avere riassorbito gli eventuali esuberi, è accantonato il 50% delle disponibilità per le immissioni in ruolo. Nel limite del restante 50% si realizzano i trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale (III fase) sulla base di aliquote così rimodulate nel triennio di vigenza del CCNI:

• a.s. 2019/2020 – 50% immissioni in ruolo 40% mobilità territoriale interprovinciale 10% mobilità professionale
• a.s. 2020/2021 – 50% immissioni in ruolo 30% mobilità territoriale interprovinciale 20% mobilità professionale
• a.s. 2021/2022 – 50% immissioni in ruolo 25% mobilità territoriale interprovinciale 25% mobilità professionale

L’eventuale posto dispari disponibile al termine delle operazioni di II fase (art. 8 comma 7) è assegnato ad anni alterni prima alla mobilità poi alle immissioni in ruolo, quindi ancora alla mobilità.
L’eventuale posto non intero nella ripartizione del 50% destinato alla mobilità si arrotonda alla frazione maggiore e, in caso di parità, ai trasferimenti.
Per le classi di concorso in esubero nazionale, e fino al permanere della situazione, la mobilità territoriale si attua sul 100% delle disponibilità calcolate dopo a II fase.

Mobilità su insegnamenti specifici dei Licei musicali

La mobilità dei licei musicali (art. 5) nel solo a.s. 2019/2020 ha carattere transitorio con disposizioni straordinarie per garantire la continuità didattica dei docenti attualmente in servizio, nel rispetto della graduatoria degli aventi diritto (formulata tenendo conto degli anni di servizio prestati nei licei musicali).
Gli insegnamenti specifici sono quelli delle classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64; le domande si presentano in formato cartaceo all’Ufficio scolastico provinciale di destinazione entro i termini stabiliti dall’Ordinanza Ministeriale.

In sintesi, per l’a.s. 2019/2020 si prevede che:
• i posti disponibili a livello provinciale siano destinati per il 50% alle nuove assunzioni e per il 50% alla mobilità territoriale e professionale. Il posto dispari o unico va alla mobilità;
• i docenti a tempo indeterminato titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 presentino domanda di passaggio di cattedra/ruolo verso la specifica disciplina di indirizzo sulla quale sono stati già utilizzati, nel liceo musicale di servizio o in altri licei musicali della provincia;
• l’Ufficio scolastico territoriale, ricevute le domande, provveda a definire le graduatorie dei docenti sulla base degli anni di servizio prestati, individuando gli aventi diritto al passaggio;
• tra questi, prioritariamente, si confermino sulla sede di utilizzazione i docenti per continuità didattica, indipendentemente dalla posizione occupata nella graduatoria (ma sempre nel limite degli aventi diritto);
• a seguire venga effettuata la mobilità territoriale sui posti ancora liberi, quindi si completino i passaggi per gli aventi titolo non destinatari di conferma, poi del restante personale aspirante alla mobilità professionale anche privo di servizio specifico.
Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, invece, i movimenti si effettueranno secondo le procedure comuni agli altri indirizzi e gradi di scuola.

Fermo restando il 50% dei posti accantonati per le nuove assunzioni, le disponibilità dei posti per la III fase delle operazioni è così determinata:
– a.s. 2020/2021 – 30% alla mobilità professionale e 20% a quella territoriale interprovinciale
– a.s. 2021/2022 – 25% alla mobilità professionale e 25% a quella territoriale interprovinciale

Organico dell’autonomia

Dal 2017/2018 è stato istituito l’organico unico dell’autonomia in cui sono confluiti sia le sezioni staccate in comuni diversi che i diversi ordinamenti negli Istituti di Istruzione Superiori (IIS). Il codice da utilizzare per le domande è quello “sede di organico” come riportato negli elenchi dei bollettini ufficiali.
L’organico di scuola dell’infanzia e primaria negli istituti comprensivi è richiedibile tramite l’indicazione del codice di scuola o plesso sede di organico.
Il codice del CPIA non è esprimibile dal personale docente, che dovrà fare riferimento ai centri territoriali (ex CTP) e ai relativi codici riportati sui bollettini ufficiali, in quanto l’organico è distinto per singola sede.
Per la scuola secondaria di 2° grado, anche i percorsi di secondo livello (corsi serali) mantengono il codice di istituzione scolastica autonoma.

Assegnazione del personale ai plessi/sedi fuori comune

È confermato il ruolo della contrattazione di istituto nell’assegnazione dei docenti sui posti dell’autonomia scolastica ubicati in comuni diversi rispetto a quello sede di organico: è infatti la negoziazione che ne definisce modalità e criteri, salvaguardando la continuità didattica e il maggior punteggio nella graduatoria d’istituto (art. 3 c. 5). Analogamente si procede per il personale ATA (art. 48 c. 1).

Cattedre orario esterne

Chiarito che sono tutte cattedre interne quelle istituite nell’organico unico dell’autonomia, per la scuola secondaria di 1° e di 2° grado le cattedre possono essere articolate anche su più scuole, nello stesso comune o in comuni diversi.
Il CCNI triennale 2019/2022 stabilisce che i movimenti su queste cattedre siano disposti solo se il docente ne avrà fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda, barrando la casella di interesse secondo queste opzioni:
a) solo cattedre interne
b) cattedre orario esterne stesso comune
c) cattedre orario esterne tra comuni diversi
Esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’a.s. 2019/2020 le lettere b) e c) sono unificate e l’opzione non potrà distinguere tra completamento all’interno del comune o comuni diversi.
Le cattedre orario con completamento su altre scuole possono subire modifiche di abbinamento negli anni scolastici successivi da parte dell’Ufficio scolastico competente; non è esercitabile la scelta sulla scuola di completamento, che segue l’ordine di viciniorità del bollettino.
Qualora nella scuola di titolarità si liberi una cattedra interna, il docente titolare su cattedra orario esterna (COE) sarà automaticamente assegnato a questa.
Se, invece, a seguito di contrazione di ore, una cattedra interna si trasforma in cattedra orario esterna, l’assegnazione dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna di istituto (aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto) e avrà carattere annuale (art. 11 comma 8).

Sedi carcerarie – scuola primaria

I docenti in organico nella scuola primaria, già utilizzati nelle sedi carcerarie da almeno due anni compreso l’anno in corso, possono acquisire la titolarità su questi posti (se vacanti e disponibili) prima delle operazioni di mobilità, inoltrando domanda volontaria all’Ufficio scolastico territoriale di competenza (art. 25 comma 3).

Docenti in esubero nella provincia

I docenti titolari in una provincia, ma senza titolarità di scuola, partecipano alla mobilità a domanda volontaria. Nel caso in cui non siano soddisfatti nelle preferenze espresse, verranno trasferiti d’ufficio su una scuola della provincia, prima delle operazioni di III fase, a partire dalla prima preferenza espressa secondo la tabella di viciniorità tra comuni.

Docenti in esubero in nazionale

I docenti ancora privi di titolarità (esubero nazionale) partecipano alla mobilità a domanda volontaria tra province diverse (III fase), indicando 15 preferenze come tutti.
Nel caso in cui non risultino soddisfatti nelle preferenze, verranno trasferiti d’ufficio (secondo l’ordine delle operazioni di cui all’allegato 1 del CCNI – effettuazione della III fase) su una provincia del territorio nazionale a partire dalla prima preferenza espressa secondo la tabella di prossimità tra province pubblicata sul sito del MIUR.
Nel caso di mancata presentazione della domanda, il docente viene trasferito d’ufficio (a punti zero) partendo dalla provincia di immissione in ruolo, poi a seguire scorrendo la medesima tabella di prossimità.

Precedenze

Con il ripristino delle 3 fasi nelle operazioni, è nuovamente esprimibile la preferenza sintetica del comune (o distretto sub comunale) attraverso lo specifico codice anche per i docenti.
Il sistema delle precedenze (art. 13 per i docenti e art. 40 per il personale ATA) non ha subito sostanziali modifiche rispetto al contratto precedente; se in possesso dei requisiti richiesti e della documentazione prevista dalla OM di prossima pubblicazione, l’interessato può esercitarne il beneficio nella II e III fase dei trasferimenti, esprimendo obbligatoriamente come prima preferenza sintetica il comune di assistenza/cura/mandato (o comune viciniore, in caso di assenza di scuole richiedibili), ovvero per il distretto scolastico nei comuni suddivisi in più distretti. Sia la preferenza sintetica per l’intero comune che quella del distretto sub comunale, possono essere precedute dall’indicazione di preferenze per singole scuole in esse comprese.
Nella I fase la precedenza si applica in tutte le preferenze per il personale con disabilità di cui al punto III – 1) e 3) e tra distretti diversi dello stesso comune per il personale di cui al punto III – 2) e IV.

Individuazione dei perdenti-posto e loro trattamento

Per l’individuazione del perdente posto, il Dirigente Scolastico formula la graduatoria interna (tante quante sono le classi di concorso e le tipologie di posti) con la stessa tabella di valutazione prevista dal precedente CCNI. I titoli sono quelli posseduti entro il termine della presentazione delle domande fissato dalla OM.
Rimane la consueta regola che gli ultimi arrivati a seguito di domanda volontaria (senza distinzione se per trasferimento o incarico triennale nell’a.s. 2018/2019) saranno collocati in coda, così come vale sempre la regola dell’esclusione degli aventi diritto alle precedenze.
Il perdente posto potrà presentare domanda condizionata (per mantenere negli anni successivi la continuità e il diritto al rientro per 8 anni) oppure una domanda libera con le stesse regole di tutti. Se presenta domanda condizionata dovrà indicare, tra le preferenze, il codice del comune di titolarità prima di altri comuni o scuole di altri comuni.
Qualora non venga soddisfatto a domanda, il docente sarà trasferito d’ufficio nel comune di titolarità (o distretto sub comunale), poi in una scuola di altro comune secondo la tabella di viciniorietà.

Analogamente si procede per il personale ATA.

Tabella di valutazione

È confermata la tabella titoli del CCNI 2017/2018 (prorogato per l’a.s. 2018/2019) che ha equiparato la valutazione del punteggio del pre-ruolo/altro ruolo nella sola mobilità a domanda volontaria. Nulla cambia nei punteggi per le graduatorie interne e per i trasferimenti d’ufficio.

MOBILITA’ SEZIONE SPECIFICA – PERSONALE EDUCATIVO

È confermata la procedura di presentazione delle domande con modalità online. Chi non ha provveduto lo scorso anno, dovrà registrarsi e seguire quanto indicato nei vari passaggi della piattaforma.
Si possono esprimere preferenze per non più di nove province oltre a quella di titolarità (art. 28 comma 1).
Per presentare domanda di passaggio di ruolo verso la scuola di infanzia e primaria, occorre essere in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, oppure del diploma conseguito al termine del corso dell’istituto magistrale, ma entro il 2001/2002 con valore di abilitazione all’insegnamento.

TRASFERIMENTI SEZIONE SPECIFICA – PERSONALE ATA

Tutto confermato per il personale ATA (artt. da 34 a 49), che potrà presentare due distinte domande se intende trasferirsi sia in provincia che per diversa provincia. Qualora sia risultato positivo il trasferimento interprovinciale, non si terrà conto di quello provinciale.
Le preferenze, non superiori a 15, possono essere espresse in: scuola / distretto / comune / provincia / sede CTP, come da bollettino ufficiale.
Nessuna modifica nella tabella di valutazione dove il servizio pre-ruolo e quello di ruolo sono equiparati, ai fini della mobilità a domanda, purché prestato nella stessa area, anche in diverso profilo.

Personale ex co.co.co transitato nei profili ATA

Agli assistenti amministrativi e tecnici immessi in ruolo il 1° settembre 2018 sulla base della procedura selettiva di cui alla Legge n. 205/2017 art. 1 comma 619, e ai collaboratori scolastici immessi in ruolo in base della medesima legge art. 1 commi 622-626, è assegnata la titolarità sull’istituzione scolastica presso la quale è stata disposta l’assunzione in servizio sul posto accantonato.
Il suddetto personale non partecipa alle procedure di mobilità per l’a.s. 2019/2020 (CCNI art. 34 commi 4-5).

Personale transitato nei profili ATA da altri comparti

Il personale ATA transitato nei ruoli statali da altri comparti a decorrere dall’a.s. 2017/2018 ai sensi di apposite convenzioni, parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a partire dal prossimo anno scolastico con le regole generali del CCNI e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle. Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA.
Per l’a.s. 2019/2020 i posti che si rendono vacanti presso gli istituti oggetto dell’accordo, non sono disponibili per la mobilità in entrata, ma vengono accantonati sino al completo transito del suddetto personale, distintamente per ciascun profilo (CCNI art. 36).

FLC CGIL

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