Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) rappresentano uno strumento fondamentale per l’assegnazione degli incarichi di docenza, in particolare per i posti di sostegno. Tuttavia, la valutazione dei titoli, in particolare delle abilitazioni conseguite tramite concorso ordinario, può generare dubbi tra i candidati. Un caso emblematico è quello sollevato da un docente incluso nella prima fascia delle GPS sostegno per la scuola secondaria, che ha richiesto chiarimenti sulla possibilità di attribuire il punteggio dell’abilitazione in più punti della tabella di valutazione.
La normativa di riferimento
La questione prende le mosse dalla Tabella A/7 allegata all’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024, che disciplina i criteri di valutazione dei titoli. Nello specifico, il punto B.1 della tabella prevede che l’abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado sia valutata con un punteggio massimo di 12 punti (A.1) derivante dal voto di abilitazione, oltre a un eventuale punteggio aggiuntivo (A.2) in base al percorso abilitante seguito. Nel caso in cui l’abilitazione sia stata conseguita tramite concorso, quest’ultima attribuisce ulteriori 24 punti.
Il punto B.5 della stessa tabella assegna invece 3 punti per il superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami, ma solo qualora il concorso non sia già stato valutato ai sensi del punto B.1.
Il quesito del docente lettore di InformazioneScuola
Il lettore in questione, specializzato sul sostegno e vincitore del concorso ordinario 2020, ha dichiarato sia il punteggio previsto dal punto B.1 per l’abilitazione ottenuta tramite concorso, sia i 3 punti aggiuntivi del punto B.5 per il superamento dello stesso concorso. La segreteria scolastica, tuttavia, ha comunicato che il punto B.5 non poteva essere compilato, in quanto il concorso era già stato valutato nel B.1.
La risposta: un’unica valutazione per il concorso
La segreteria scolastica ha agito correttamente. Come chiarito dalla normativa, il superamento di un concorso ordinario non può essere valutato due volte all’interno della stessa tabella, anche se in punti diversi. In altre parole, se l’abilitazione ottenuta tramite concorso è stata già considerata ai sensi del punto B.1, non è possibile attribuire ulteriori 3 punti ai sensi del punto B.5.
Valutazione titoli e riferimenti utili
La valutazione dei titoli nelle GPS è regolata dall’articolo 8 dell’OM n. 88/2024 e dalle relative tabelle allegate. Per ulteriori chiarimenti sui titoli culturali e di servizio, è possibile consultare le indicazioni ministeriali riportate nella nota n. 1290/2020 e nelle FAQ disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione.
Questo caso evidenzia l’importanza di una corretta interpretazione delle tabelle di valutazione per evitare errori nella compilazione delle domande GPS e garantire una valutazione trasparente e uniforme per tutti i candidati.
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