Incarico da graduatorie di istituto 2023/24, quali sono le sanzioni previste per chi abbandona una supplenza oppure rinuncia ad un incarico?
Qui di seguito tutte le casistiche previste dal regolamento incarichi e supplenze attualmente in vigore.
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Nel panorama educativo italiano, l’anno scolastico 2023/24 si avvicina con una serie di regolamentazioni che coinvolgono le supplenze nelle graduatorie di istituto. È fondamentale comprendere quali siano le sanzioni previste per chi rinuncia o abbandona il servizio, e quali conseguenze ciò comporti per i docenti.
Le Graduatorie di Istituto per gli incarichi e supplenze
Le graduatorie di istituto sono il fulcro dell’assegnazione delle supplenze nel sistema scolastico italiano. Regolate dall’articolo 11 e dall’articolo 13 dell’OM 112/2022, queste graduatorie sono suddivise in tre fasce e servono a coprire le supplenze temporanee, come quelle per malattia o infortunio, nonché, in caso di esaurimento di GaE e GPS, anche le supplenze annuali fino al 30 giugno.
Sanzioni per Rinuncia dell’incarico
Le sanzioni relative alla rinuncia sono particolarmente rigide. Per i docenti di posto comune che rinunciano a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, la sanzione prevede che non potranno ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per l’insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Questa sanzione si applica solo alla scuola da cui sono stati convocati, per l’anno scolastico di riferimento e agli aspiranti inoccupati parzialmente o totalmente. Tuttavia, non si applica agli aspiranti che hanno già accettato un’altra supplenza o che sono occupati per l’intero orario di servizio.
Ad esempio, se un docente è incluso nelle graduatorie di istituto per le classi di concorso A011 e A012, oltre al sostegno di secondo grado, e rinuncia a una proposta contrattuale per la classe di concorso A012 nell’anno scolastico 2023/24, non potrà ottenere supplenze per la A012 e il sostegno di secondo grado solo in quella scuola e solo per quell’anno scolastico. Tuttavia, potrà ancora ricevere supplenze per la classe di concorso A011 e altre classi di concorso in cui è inserito in altre scuole.
Per quanto riguarda i docenti di posto di sostegno, la sanzione è analoga, ma riguarda il medesimo posto di sostegno e tutte le tipologie di posto o classi di concorso dello stesso grado di istruzione.
Mancata Presa di Servizio o Mancata Risposta
Le sanzioni sopra descritte si applicano anche a coloro che non prendono servizio dopo l’accettazione o che non rispondono alla convocazione entro i termini stabiliti per qualsiasi proposta di contratto.
Abbandono del Servizio
Per coloro che abbandonano il servizio, la sanzione è ancora più severa. Non potranno ottenere supplenze dalle graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie stesse. È importante ricordare che il 2023/24 rappresenta l’ultimo anno di validità di queste graduatorie.
Chi non può ottenere supplenze nell’a.s. 2023/24
Per l’anno accademico 2023/24, ci sono ulteriori restrizioni. Gli aspiranti che rinunciano alle supplenze conferite loro al 30 giugno e al 31 agosto da GaE/GPS non potranno ottenere tali supplenze per l’intero anno scolastico 2023/24, né dalle graduatorie di istituto, né da GaE o GPS, per tutte le classi di concorso/posti a cui hanno titolo.
Inoltre, coloro che hanno abbandonato il servizio lo scorso anno scolastico o lo faranno quest’anno, dopo aver ottenuto una supplenza da GaE o GPS, non potranno ottenere supplenze al 30 giugno e al 31 agosto da GaE, GPS e dalle graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso/tipologie di posto a cui hanno titolo, per il biennio di validità delle graduatorie stesse.
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