Se da un lato c’è chi è iscritto alle graduatorie di terza fascia ATA 2021 e attende con ansia un incarico o una supplenza c’è chi dall’altro dopo aver accettato un incarico annuale per uno dei profili di personale ATA decide di lasciare l’incarico perché magari lontano da casa, ma cosa rischia, sarà convocato ancora oppure no?
Rischia di non lavorare più così come stabilito dal Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, in particolare all’art. 7: l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2 (graduatorie permanenti e provinciali), che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
Tuttavia è consentito lasciare una supplenza breve da G.I. per una annuale oppure per una supplenza conferita da graduatoria permanente o provinciale.
Consigliamo comunque agli aspiranti ATA iscritti alle graduatorie di istituto di terza fascia di valutare bene prima di accettare un incarico o una supplenza, il rifiuto comunque genera confusione nelle scuole e soprattutto lo genera a chi gestisce gli incarichi e supplenze per i profili di personale ATA che saranno chiamati nuovamente a scorrere le graduatorie e talvolta anche a rivedere gli incarichi già assegnati.
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