Nella compilazione delle graduatorie interne di istituto, uno degli aspetti più dibattuti riguarda la continuità di servizio. Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l’anno di retrodatazione giuridica della nomina a tempo indeterminato non può essere computato ai fini della continuità, anche se il servizio è stato effettivamente prestato nella stessa scuola.
Le graduatorie interne, che devono essere pubblicate entro il 9 aprile, servono a individuare eventuali docenti soprannumerari in caso di contrazione dell’organico. Per il calcolo del punteggio legato alla continuità, si applicano le seguenti regole: 4 punti per ciascuno dei primi tre anni, 5 punti per il quarto e quinto anno, e 6 punti per ogni anno successivo al quinto. Tuttavia, resta escluso il periodo coperto dalla decorrenza giuridica retroattiva.
Questa precisazione ha generato dubbi tra i docenti, in particolare tra coloro che hanno prestato servizio continuativo nella stessa scuola prima della nomina. È importante ricordare che le regole si applicano sia alla continuità nella scuola sia a quella nel comune, come specificato nella nota 5 della Tabella A.
Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare le disposizioni ufficiali del CCNI.
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