di Antimo Di Geronimo
Via libera del Consiglio di stato allo schema di decreto sul blocco dei contratti, dei gradoni e dell’indennità di vacanza contrattuale approvato dal governo il 21 marzo scorso. L’ok di palazzo Spada è stato emesso il 17 aprile con il parere 1832/2013 (si veda Italia Oggi del 25 aprile). La sezione ha detto che il blocco per decreto della progressione di carriera del personale della scuola è legittimo. Perché discende direttamente dalle disposizioni contenute nell’articolo articolo 16 del decreto legge n. 98 del 2011. Che dispone delega il governo a fissare la disciplina di dettaglio con un regolamento presidenziale. Il decreto, il cui iter è stato avviato dal governo di Mario Monti, per produrre effetti dovrà essere controfirmato dal neo presidente del consiglio dei ministri, Enrico Letta, prima di essere trasmesso al capo dello stato. Qualche perplessità è stata manifestata, dal Consiglio di Stato, sulla questione del blocco dell’indennità di vacanza contrattuale (Ivc), che il decreto legge fissa in due anni, dal 2013 al 2014. Uno stop che non si traduce nell’azzeramento dell’Ivc, ma solo nel blocco del suo incremento. In buona sostanza, dunque, l’indennità sarà comunque corrisposta nel 2013 e nel 2014, ma il suo importo sarà pari a quello corrisposto nel 2012. E quindi non sarà calcolata sul tasso di inflazione del 2013 e del 2014, ma su quello del 2012.
Le critiche del Consiglio di stato si sono appuntate sul fatto che lo schema di decreto sembrerebbe precludere il recupero del blocco nel successivo triennio 2015-2017. Dal 2015, infatti, lo stop cesserà i suoi effetti e l’importo dovrà essere ricalcolato.
Ma nella disposizione che regola la faccenda non si capisce bene se gli effetti del blocco sono recuperabili oppure no. E se il recupero non fosse possibile, secondo i giudici amministrativi, si potrebbero creare spunti per il contenzioso con potenziale soccombenza dell’amministrazione. Quanto al blocco della progressione di carriera, lo schema di decreto, al comma 1 lettera b), prevede espressamente la proroga al 31 dicembre 2013, con effetto sull’anno 2014, dei blocchi introdotti dall’art. 9, comma 23, del decreto legge n. 78 del 2010, riguardanti il personale docente, educativo ed Ata della scuola. E anche su questo il collegio non ha trovato nulla da ridire perché le relative disposizioni «si collocano correttamente nel quadro delineato dalla normativa primaria».
Resta il fatto, però, che questa ulteriore decurtazione retributiva compiuta sulla busta paga di docenti vanificherà gli effetti del recupero del 2011 operata con il contratto del 13 maggio scorso. Effetti che andranno a regime nella busta paga di maggio. L’art. 9, comma 23, del decreto legge n. 78 del 2010, infatti, aveva disposto un ritardo di tre anni nella maturazione dei gradoni per tutto il personale della scuola (cancellando l’utilità del 2010 del 2011 e del 2012).
Dopo di che vi era stato un accordo tra governo e sindacati che aveva consentito il recupero del 2010 (si veda il decreto interministeriale 3/2011). E poi era stato recuperato anche il 2011 con il contratto del 13 marzo scorso.
Il ritardo, dunque, era stato ridotto solo ad un anno. Con le nuove disposizioni, invece, il ritardo ritornerà di due anni. Perché a fronte della inutilità del 2012, che comune è rimasta, il decreto cancellerà anche l’utilità del 2013. Ma questa volta la strada per il recupero del 2012 e del 2013 si annuncia tutta in salita. Perché i soldi ricavati dai tagli dell’articolo 64 sono finiti. E già per finanziare il recupero del 2011 è stato necessario ridurre di circa il 25% le risorse destinate al compenso accessorio che confluiscono nel fondo di istituto.