SCUOLA PRIMARIA: FORMAZIONE DOCENTI LINGUA INGLESE
L’introduzione delle lingue straniere nella scuola primaria in Italia risale agli anni Settanta, attraverso sperimentazioni didattiche e metodologiche da parte di collegi docenti che sensibili per ragioni diverse, culturali o legate al contesto territoriale, ne organizzano l’insegnamento con le risorse a disposizione.
La prima istituzionalizzazione dell’insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare avviene a seguito dell’approvazione dei nuovi Programmi della Scuola Elementare con il D.P.R. n. 104 del 12 febbraio 1985. L’insegnamento di una lingua straniera diviene quindi obbligatorio con la legge 5 giugno 1990’n. 148 “Riforma dell’ordinamento della scuola elementare”’, che all’art. 10 prevedeva: “’Nella scuola elementare è impartito l’insegnamento di una lingua straniera”, rinviando ad un successivo D.M. le indicazioni operative.
Con il D.M. del 28 giugno 1991, Insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare, vennero individuati: i criteri per la scelta della lingua (di norma tra l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo), la classe da cui iniziare (la seconda a regime, in fase di avvio la terza), le modalità di utilizzazione dei docenti.
Il D.M. stabiliva che ”L’insegnamento della lingua straniera rappresenta una articolazione interna della funzione docente nella scuola elementare” e che, a regime, tale insegnamento doveva essere “’affidato ad un insegnante elementare specializzato […] inserito nel modulo organizzativo e didattico […] e pertanto contitolare del modulo stesso”. Nelle more della definitiva applicazione della riforma, in attesa della formazione dei docenti specializzati, l’insegnamento delle lingue straniere poteva essere affidato”ad un insegnante elementare specialista, dichiaratosi disponibile, al quale sono assegnate in via generale sei classi e, comunque, non più di sette classi e che assume la contitolarità delle stesse”. Viene così introdotta la doppia figura di insegnante “specializzato” e “specialista”.
Con la Riforma Moratti del 2003, e con il successivo Decreto Legislativo 59/2004, viene introdotto l’obbligo dell’inglese e l’avvio dell’insegnamento dalla prima classe, ma le modalità di utilizzo dei docenti non cambiano.
Con l’avvio delle iniziative di riduzione della spesa pubblica, anche il sistema di istruzione inizia ad essere preso di mira. Con la Legge finanziaria del 2005, legge 311/2004, si dispone all’art. 1, comma 128, una limitazione dell’utilizzo dei docenti “specialisti”, con l’obiettivo di recuperare sul posto comune 7.100 unità per il 2005/06 e altrettante per il 2006/07. Viene previsto, inoltre, che debbano essere istituiti “corsi di formazione[…] la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l’insegnamento della lingua straniera”.
Successivamente, con il Decreto Legge n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, che imponeva di rimodulare l’organizzazione didattica della scuola primaria, viene emanato un Piano programmatico volto ad incidere pesantemente sugli organici dei vari ordini di scuola e, con il decreto-legge n. 137/2008, convertito dalla legge n. 169/2008 si introduce il maestro unico, disponendo che l’insegnamento della lingua inglese sia effettuato dall’insegnante della classe che in assenza dei requisiti frequenterà un corso di formazione.
Con il decreto interministeriale sugli organici dell’aprile 2010 si precisa che l’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente (sempre in possesso di tali requisiti) facente parte dell’organico di istituto, in ragione di un’ora alla settimana nella prima classe, di due ore alla settimana nella seconda classe e di tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. I dirigenti scolastici erano invitati ad adottare le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti in servizio nell’istituzione scolastica siano impegnati, nelle classi loro assegnate, nell’insegnamento della lingua straniera.
Il D.P.R. 81 del 20 marzo 2009 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane”, ha reso attuativo il piano programmatico formulato ai sensi dell’art. 64 comma 4 del decreto legge 112/08, convertito con L. 133/08.
L’art. 10, comma 5, del citato Regolamento prevede che “L’insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche con il supporto di strumenti e dotazioni multimediali”. Come si vede la normativa non ha previsto la possibilità di interrompere la formazione triennale.
Un primo contingente di 5.140 docenti, (2.040 docenti da giugno 2010, 3.100 docenti dal dicembre 2010), individuato sulla base del progetto relativo al piano di formazione predisposto in attuazione dell’articolo 10 del d.P.R. 81/2009, e trasmesso con la nota prot. 10926 del 13 dicembre 2010, sta frequentando la seconda annualità iniziata nel maggio 2011.
Con nota MIUR n. 1188 del 20 febbraio 2012 si è avviata una seconda tornata di formazione al fine di formare ulteriori unità di personale idoneo, nella misura di 16.000 docenti, distribuiti a livello regionale.
Con una nota di luglio 2012 il MIUR ha precisato che la partecipazione dei docenti alle attività di formazione in corso è volontaria e va data precedenza assoluta ai docenti più giovani.
Ovviamente l’indicazione ministeriale – che non può superare la norma regolamentare – deve essere intesa nel senso che, essendo stata avviata una procedura che riguarda un numero limitato di docenti, è stata data la possibilità a tutti gli interessati (coloro che non avevano preso parte alla prima tornata di corsi) di esprimere la volontà di partecipare (e sono stati anche indicati criteri di selezione in caso di richieste esorbitanti il numero di posti a disposizione).
Nel caso in cui si verifichi che il numero dei richiedenti sia insufficiente rispetto alla copertura del contingente, l’amministrazione è tenuta a completare d’autorità il contingente stesso, individuando le priorità di ammissione, non potendo venir meno il principio dell’obbligatorietà della frequenza del corso da parte di coloro che non risultano in possesso della prescritta specializzazione.