La firma del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale scolastico ha apportato importanti novità sulla formazione degli insegnanti. Con l’integrazione di 30 milioni di euro al Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, le scuole hanno nuove risorse da destinare all’aggiornamento professionale del proprio personale.
Ma quali sono i diritti e i doveri dei docenti in materia di formazione? Come avviene il pagamento delle ore aggiuntive e quali permessi spettano? E soprattutto, può il Dirigente Scolastico negare la partecipazione a corsi di formazione?
L’articolo 36 del CCNL 2019-2021 chiarisce tutti questi aspetti, stabilendo che la formazione continua è un diritto e un dovere per il personale scolastico. Le attività formative organizzate dall’Amministrazione o dalla singola istituzione scolastica devono svolgersi di norma durante l’orario di servizio e, se eccedenti le 40+40 ore annuali previste, devono essere retribuite a parte con il compenso di €19,25 lordi/ora.
Inoltre, i docenti hanno diritto a 5 giorni di permesso retribuito durante l’anno scolastico per partecipare ad altre iniziative formative, anche in qualità di formatori o esperti. Tali permessi coprono l’intera giornata lavorativa, inclusi gli impegni pomeridiani.
Il Dirigente Scolastico non può negare arbitrariamente la fruizione di questi permessi, ma deve confrontarsi con le rappresentanze sindacali per definire i criteri di fruizione, contemperando le esigenze di formazione con quelle di erogazione della didattica.
Infine, la Carta Docente può essere utilizzata per l’iscrizione a corsi di aggiornamento, di laurea o post-laurea, purché coerenti con il profilo professionale e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola.
In sintesi, il nuovo CCNL ha rafforzato notevolmente il diritto/dovere alla formazione continua del personale scolastico, garantendo adeguate risorse economiche e giorni di permesso retribuito. Un importante investimento sulla qualità del corpo docente.
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