Ferie non godute e negate dopo aspettativa ex art 59 CCNL 2007

Buongiorno,
Scrivo per avere maggiori informazioni circa la normativa che impedisce alle scuole di concedere ferie maturate dopo il rientro da aspettativa ex art.59 CCNL 2007.
Nello specifico chiedo per personale che nell’ a.s. 2022/23 e 2023/24 ha usufruito dell’aspettativa in questione, senza soluzione di continuità (contratti nel comparto scuola docente a t.d. dal 1/9 al 31/8). Si ha un residuo di ferie maturate nell’a.s. 21/22 che la scuola si rifiuta di concedere, sostenendo che si sia perso il diritto, ma non fornisce normativa di riferimento a supporto della tesi.
Hanno ragione?
I sindacati non sanno fornire risposta…

Spero voi possiate aiutarmi.
Vi ringrazio e auguro una buona serata

Diritto alle ferie dopo l’aspettativa

La questione riguardante il diritto alle ferie per il personale scolastico che ha usufruito di un’aspettativa ex art. 59 del CCNL 2007 è complessa e merita attenzione. Secondo le normative attuali e le sentenze recenti, ci sono alcuni punti chiave da considerare.

Diritto alle Ferie
Ferie Maturate: Il personale ATA e docente che ha lavorato con un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno ha diritto a fruire delle ferie maturate durante il periodo di supplenza anche al rientro nella sede di titolarità. Questo è stato stabilito da una recente sentenza del Tribunale di Torino, che ha confermato il diritto alla fruizione delle ferie nonostante la cessazione del contratto a tempo determinato.

Normativa di Riferimento: L’articolo 59 del CCNL 2007 stabilisce che i giorni di ferie maturati possono essere fruiti anche durante le pause scolastiche, e non solo nel corso dell’anno scolastico. La sentenza ha chiarito che il personale non cessa dal rapporto di lavoro ma rientra nella sede di titolarità, continuando a mantenere il diritto alle ferie accumulate.

Situazione Specifica: Nel caso specifico in cui il personale ha usufruito dell’aspettativa senza soluzione di continuità, la scuola non può negare il diritto alle ferie maturate nell’anno scolastico precedente (2021/22) semplicemente perché si è passati a un contratto diverso. La normativa prevede che tali diritti siano preservati, e la scuola dovrebbe fornire una giustificazione normativa valida se intende negare questo diritto.

Conclusioni
La scuola – a nostro parere – ha torto! È consigliabile che il personale interessato faccia riferimento alla sentenza del Tribunale di Torino e richieda formalmente le ferie, eventualmente coinvolgendo un sindacato o un legale per supportare la propria posizione. Se la scuola persiste nel rifiuto, potrebbe essere opportuno avviare una vertenza per tutelare i propri diritti.

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