Con l’approssimarsi della fine dell’anno scolastico, sono in molti fra docenti e personale ATA con contratti a termine a chiedersi quando riceveranno le eventuali ferie maturate e non godute. Vediamo cosa prevede il contratto collettivo nazionale in materia.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 35 del CCNL Scuola 2019-21, ratificato definitivamente a gennaio 2024, le ferie del personale supplente sono proporzionali al periodo di servizio effettivamente prestato. Nel caso in cui la durata del contratto non consenta la fruizione delle ferie accumulate, queste dovranno essere liquidate entro la fine dell’anno scolastico o dell’ultimo contratto stipulato.
Ma quanti giorni di ferie spettano esattamente? Il CCNL prevede che il personale neoassunto abbia diritto a 30 giorni lavorativi di ferie all’anno, comprensivi delle due festività soppresse. Dopo 3 anni di servizio continuativo alla scuola, a qualsiasi titolo, i giorni salgono a 32.
Per calcolare la quota di ferie spettanti ai supplenti in ragione del periodo lavorato, è sufficiente applicare la proporzione 360(giorni lavorativi)/30(32)=180/x. Ad esempio, un supplente in servizio per 6 mesi maturerà 90/180 della quota standard, ovvero 15(16) giorni di ferie.
Queste saranno liquidate entro pochi giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro, solitamente coincidente con la fine delle lezioni. Un giusto riconoscimento del lavoro svolto da chi contribuisce al funzionamento della scuola solo per periodi determinati.
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