Esame di Stato e Commissione – Molti insegnanti precari in questi giorni si sono rivolti alla Redazione di InformazioneScuola per avere chiarimenti circa la presenza nell’incontro preliminare dell’esame di stato. Spesso la confusione è tanta in particolare per i docenti di sostegno che seguono gli allievi diversamente abili della classe quinta.
Prima di approfondire la questione dei docenti di sostegno, proviamo a fare chiarezza circa la presenza o meno dei docenti nella riunione preliminare di insediamento della Commissione d’Esame. A tale riunione devono essere presenti solo ed esclusivamente i docenti facenti parte la commissione d’esame.
A stabilirlo sono gli articoli 28 e 29 del contratto collettivo del 2007, tuttora vigente per effetto del rinvio operato dall’art.1, comma 10, del contratto collettivo del 19.04.2018.
In passato vi è inoltre stata una sentenza del Tribunale del Lavoro di Trenta (sentenza del 23.01.2004 n.d.r) nella quale si legge: «In difetto di una delibera da parte del collegio dei docenti di programmazione di determinate attività in concomitanza con lo svolgimento degli esami (…), gli insegnanti non nominati nelle commissioni d’esame non sono tenuti ad essere presenti a scuola…». «Né è ipotizzabile», anche secondo la sentenza del Consiglio di Stato dell’8 maggio 1987, «l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal Dpr n. 417/1974 (il Dpr 4717/74 è il provvedimento che regolava il rapporto di lavoro del Personale docente della scuola statale in epoca precedente la contrattualizzazione del rapporto di lavoro di cui al Dlgs 29/93 come riformato e vigente nell’attuale Dlgs 165/2001 ed è stato interamente recepito dalla contrattazione collettiva nei Ccnl che si sono succeduti nel tempo e nel Ccnl vigente, n.d.r.)».
Esame di Stato e docenti di sostegno
Per quanto invece concerne il docente di sostegno o i docenti di sostegno, loro vengono nominati come membri aggregati dal presidente di Commissione d’Esame di Stato proprio durante la riunione preliminare. Tali docenti saranno impegnati solo ed esclusivamente durante le prove che vedono coinvolti gli allievi disabili, ovvero il primo scritto, il secondo scritto ed eventualmente la prova orale.
Non partecipano alla correzione degli elaborati proprio perché membri aggregati.