Né il concorso del 2016, né il diploma magistrale si valutano.
La tabella di valutazione di III fascia al punto C2 attribuisce 3 punti “Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso”. Dunque presupposto per potersi far attribuire altri 3 punti è il possesso di un titolo abilitante.
Ora, il concorso del 2016 non è abilitante ed anzi si poteva partecipare solo se abilitati. Adesso la regola è cambiata con la finanziaria del 2019 che ha ripristinato il valore abilitanti dei concorsi a cattedre.?Per il Diploma magistrale, anch’esso non può consentire l’attribuzione dei 3 punti ai sensi del punto C2 perché in ben 3 sentenze l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 11/17, 4/19 e 5/19) ha escluso il valore abilitante del diploma magistrale ai fini dell’inserimento in GaE.
Infatti ha precisato che il diploma magistrale ante 2001/02 non ha valore abilitante ex sé, ma solo “strumentale”, nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione.
Libero Tassella