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Ecco perché né il concorso ordinario del 2016 e né il Diploma magistrale sono valutabili nell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di terza fascia

Né il concorso del 2016, né il diploma magistrale si valutano.

La tabella di valutazione di III fascia al punto C2 attribuisce 3 punti “Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso”. Dunque presupposto per potersi far attribuire altri 3 punti è il possesso di un titolo abilitante.

Ora, il concorso del 2016 non è abilitante ed anzi si poteva partecipare solo se abilitati. Adesso la regola è cambiata con la finanziaria del 2019 che ha ripristinato il valore abilitanti dei concorsi a cattedre.?Per il Diploma magistrale, anch’esso non può consentire l’attribuzione dei 3 punti ai sensi del punto C2 perché in ben 3 sentenze l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 11/17, 4/19 e 5/19) ha escluso il valore abilitante del diploma magistrale ai fini dell’inserimento in GaE.

Infatti ha precisato che il diploma magistrale ante 2001/02 non ha valore abilitante ex sé, ma solo “strumentale”, nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione.

Libero Tassella

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