Due sentenze gemelle aprono le porte dell’Italia agli insegnanti di sostegno con titoli rumeni.
Roma, 25 novembre 2024 – Giornata storica per i docenti specializzati in Romania che aspirano a lavorare nelle scuole italiane. Il TAR Lazio, con due sentenze gemelle (nn. 20976/2024 e 20959/2024, Quarta Sezione bis, Presidente dott.ssa Pierina Biancofiore), ha infatti stabilito un importante precedente per il riconoscimento dei loro titoli.
Entrambe le sentenze riguardano docenti a cui il Ministero dell’Istruzione aveva negato l’equiparazione del titolo di specializzazione sul sostegno, ritenendolo non conforme agli standard italiani. Ma il TAR Lazio ha ribaltato questa posizione, sottolineando l’importanza di una valutazione più inclusiva e attenta al contesto europeo.
“Va infatti rammentato che l’insegnante di sostegno […], la cui attività è destinata a favorire forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni, è un docente di classe in possesso di competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la sua funzione, in Romania come in Italia”, si legge nella sentenza n. 20976/2024. Pur con possibili differenze specifiche, la formazione per il sostegno in Romania e in Italia condividono l’obiettivo di fornire ai docenti le competenze necessarie per l’integrazione degli alunni con disabilità.
Il TAR Lazio ha criticato il Ministero per non aver adeguatamente considerato la possibilità di utilizzare misure compensative per armonizzare eventuali differenze tra i percorsi formativi. “Tale giudizio appare sostanzialmente apodittico e comunque scarsamente argomentato posto che gli uffici non chiariscono perché un’adeguata previsione di misure compensative […] non sia in grado di colmare le mancanze della formazione estera che comunque appare in ogni caso incentrata sulla figura dell’alunno con speciali bisogni educativi e che comunque contempla periodi di tirocinio e attività pratica” (sentenza n. 20976/2024). Eventuali differenze tra i due percorsi formativi possono essere colmate attraverso misure compensative, come tirocini o corsi di aggiornamento, previsti dalla Direttiva 2005/36/CE.
Le misure compensative devono essere “opportune e proporzionate” alle effettive differenze tra i due percorsi formativi, evitando di creare inutili ostacoli al riconoscimento del titolo. Il rifiuto “incondizionato” del titolo rumeno, senza un’adeguata motivazione e senza considerare le misure compensative, rischia di violare la Direttiva 2005/36/CE e di compromettere la libera circolazione dei professionisti in Europa. “L’incondizionata opposizione al titolo estero, in quanto poggiante su argomentazioni carenti, rischia peraltro di compromettere la ratio delle direttive europee le quali mirano espressamente al rafforzamento del mercato interno e alla promozione della libera circolazione dei professionisti; da tale prospettiva la prassi applicativa censurata rischia di costituire una illegittima violazione da parte degli organi ministeriali della disciplina sovranazionale” (sentenza n. 20976/2024)
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