Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, al via i ricorsi degli abilitati all’Estero

Il Consiglio di Stato ha emesso due sentenze storiche che ribaltano il diniego ministeriale riguardante il riconoscimento dei titoli di abilitazione ottenuti all’estero, in particolare in Spagna. Le sentenze n. 5948 e n. 5953 del 13 luglio 2022, che affermano principi fondamentali, sono state riprese in recenti decisioni dell’Adunanza Plenaria.

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Le insegnanti ricorrenti avevano ricevuto un rifiuto di riconoscimento del loro titolo estero nonostante vi fosse una corrispondenza tra la materia del titolo estero e la classe concorsuale richiesta in Italia.

Il Ministero, con il sostegno del Tar Lazio di primo grado, aveva opposto il rifiuto per motivi puramente formali legati all’Accreditamento e alla presunta mancanza dei CFU richiesti dalla normativa italiana.

Il Consiglio di Stato, riformando le sentenze del Tar Lazio, ha pienamente accolto le argomentazioni dei legali per garantire una comparazione sostanziale tra il titolo estero e i requisiti per l’insegnamento secondo la normativa italiana.

Questa vittoria ha stabilito i seguenti punti fondamentali:

Se vi è una piena corrispondenza tra la materia del titolo estero e la classe concorsuale richiesta, il Ministero italiano è obbligato a valutare e riconoscere il titolo estero senza condizioni, a meno che non vi sia una carenza formativa rilevante nel percorso estero rispetto ai requisiti italiani per l’insegnamento.

Il Ministero italiano non può respingere il riconoscimento a causa della presunta mancanza di CFU, poiché il titolo estero già include tutti i crediti formativi necessari. Secondo il Consiglio di Stato: “.. la richiesta di CFU integrativi non è riferibile al possesso di un titolo di abilitazione, che già contiene in sé i crediti utili. ..”

Il Ministero italiano non può respingere il riconoscimento a causa della presunta mancanza di “esperienza professionale” simultanea, poiché il titolo di formazione ottenuto all’estero è autonomo e alternativo al diverso requisito dell’esperienza professionale.

Il Ministero italiano può adottare misure compensative solo in casi estremi, previa rigorosa valutazione di opportunità e proporzionalità. Tali misure devono essere escluse se non è documentata una differenza di materia o una carenza formativa tra il percorso estero e i requisiti italiani per l’insegnamento.

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