I docenti di ruolo, ai sensi dell’art.36 del CCNL, per l’a.s. 22/23 possono stipulare un contratto a tempo determinato per la durata di un anno in diverso ordine e grado di scuola e per altra classe di concorso.
A volte il docente fa questa scelta non avendo ottenuto né il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo né l’assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale.
Per ottenere la supplenza annuale bisogna essere inseriti nelle GPS relative al biennio 22/23 e 23/24 e partecipare alla procedura prevista per l’assegnazione delle supplenze per il 23/24 il prossimo mese di agosto, secondo le istruzioni ministeriali che saranno pubblicate.
Sono depennati dalla GPS a cura degli AT i docenti che, immessi in ruolo il primo settembre 2020, hanno svolto e superato l’anno di prova nell’a.s. 20/21 e hanno avuto la conferma in ruolo il primo settembre 2021. Questi docenti , essendo depennati dalle GPS, ovviamente non potranno essere destinatari di una supplenza di durata annuale ex art.36.
Possono invece essere destinatari di una supplenza ex art 36 i docenti immessi in ruolo il primo settembre 2021, che hanno superato l’anno di prova nel 20/21 e che otterranno la conferma in ruolo il prossimo primo settembre 2022 ivi compresi i docenti assunti ex art 59 c.4 legge 106/2021 che otterrabno la conferma in ruolo il primo settembre 2022 con retrodatazione giuridica il primo settembre 2021 una volta superato l’anno di prova e la prova disciplinare.
Possono altresì essere destinatari di una supplenza annuale i docenti che in posizione utile in GAE o nelle Graduatorie di merito saranno immessi in ruolo saranno immessi in ruolo per il 22/23 il primo settembre 2022.
Vediamo il docente di ruolo o che sarà di ruolo dal prossimo primo settembre che può o non può accettare la supplenza di durata non inferiore ad un anno ex art.36 per l’a.s.22/23.
Docente di scuola dell’infanzia
Non può accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia.
Può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Docente di scuola primaria
Non può accettare la supplenza ex art. 36 su posto comune e di sostegno nella scuola primaria.
Può accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Docente di scuola secondaria di primo grado
Non può accettare la supplenza ex art 36 su posto comune nella stessa classe di concorso e su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo grado
Può accettare la supplenza ex art.36 su posto comune per un’ altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo grado.
Può accettare la supplenza ex art 36 nella scuola secondaria di secondo grado su posto comune e di sostegno.
Può accettare la supplenza ex art 36 nella scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.
Docente di scuola secondaria di secondo grado
Non può accettare supplenza ex art.36 per la stessa classe di concorso o posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.
Può accettare la supplenza ex art.36 per altra classe di concorso nella scuola secondaria di secondo grado.
Può accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola secondaria di primo grado
Può accettare la supplenza ex art.36 su posto comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria.
Libero Tassella
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