I docenti con nomina giuridica al 1° settembre 2024 ma decorrenza economica al 1° settembre 2025 sono tenuti a svolgere l’anno di prova, a condizione che siano in possesso dei requisiti di servizio nel grado di istruzione di immissione in ruolo.
Ma da quando parte il calcolo dei giorni necessari per il superamento dell’anno di prova?
Secondo quanto indicato nella nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’anno di prova 2024/2025, i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2024 ed economica 1° settembre 2025 sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova, se in possesso dei requisiti di servizio previsti: almeno 180 giorni di effettivo servizio, di cui almeno 120 per le attività didattiche.
Questi giorni di servizio e attività didattiche devono essere svolti nel medesimo grado di istruzione di immissione in ruolo. Ad esempio, un docente con nomina giuridica sulla A-11 “Discipline letterarie e latino” potrà svolgere l’anno di prova se ha ottenuto una supplenza al 30/06 o al 31/08 sulla stessa classe di concorso, mentre non potrà farlo se la supplenza è stata su un grado diverso, come la ex A-22 “Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado”.
Ma da quando parte il conteggio di questi giorni di servizio e attività didattiche?
Dalla data di inizio della nomina giuridica (1° settembre 2024) oppure dalla data di inizio della supplenza?
Considerando che la ratio della norma sembra essere quella di anticipare lo svolgimento dell’anno di prova, il calcolo dovrebbe partire dall’inizio del contratto di supplenza, anche se la nota ministeriale non specifica espressamente questo aspetto. Pertanto, nel caso di un docente che ha ricevuto una nomina giuridica il 30 dicembre, il computo dei 180 giorni di servizio e dei 120 giorni di attività didattiche dovrebbe iniziare da gennaio, e non da settembre.
Inoltre, per i docenti con contratto part-time, i giorni di servizio e di attività didattiche saranno proporzionalmente ridotti in base all’orario di lavoro. Ad esempio, per un docente con contratto di 12 ore su 18, i 180 giorni di servizio diventeranno 120 giorni, e i 120 giorni di attività didattiche diventeranno 80 giorni.
In sintesi, il calcolo dei giorni necessari per il superamento dell’anno di prova dovrebbe partire dalla data di inizio della supplenza, anche se assegnata con decorrenza giuridica a settembre, e sarà proporzionato all’orario di lavoro nel caso di contratti part-time. Resta ora attesa la conferma ufficiale da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito su questi aspetti.
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