I docenti disabilità gravi hanno diritto a permessi orari retribuiti per legge, nonostante il silenzio del CCNL, vediamoli nel dettaglio.
Negli ultimi tempi sono giunte svariate richieste di chiarimento da parte di docenti e dirigenti scolastici in merito alla possibilità, per i lavoratori del comparto scuola riconosciuti gravemente disabili ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92, di fruire di permessi orari giornalieri in luogo dei 3 giorni mensili previsti.
A questo proposito, è utile ricordare quanto sancito dall’art. 33/6 della legge 104/92, il quale dispone che il disabile grave abbia diritto a scegliere, ove possibile, tra i due benefici alternativi della fruizione di 2 ore giornaliere di permesso o dei 3 giorni mensili. Tale diritto non è stato modificato dalle norme intervenute successivamente.
Sebbene il CCNL del comparto scuola taccia sui permessi orari, ciò non implica la loro mancata applicabilità: in base alle gerarchie delle fonti, una legge non può essere derogata da un contratto collettivo. Lo confermano anche le linee guida dell’Agenzia ARAN, che sottolineano come l’art. 15, comma 7 riconosca espressamente i permessi previsti da disposizioni di legge, come appunto quelli in esame.
In caso di rifiuto della richiesta di fruire di permessi orari da parte del docente disabile, pertanto, si configurerebbe un abuso. Non rimane che confidare nel buon senso dei dirigenti scolastici affinché vengano applicati correttamente i diritti sanciti dalla legge a tutela dei lavoratori più fragili.
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