Come fare per “rientrare” nella scuola di precedente titolarità anche se la cattedra non è vacante ma disponibile in organico di fatto?
Quando un docente titolare diventa soprannumerario a causa della contrazione dell’organico può presentare domanda di trasferimento volontaria o condizionata. Con quest’ultima esprime la volontà di rimanere nella scuola nel caso si liberi una cattedra.
Tuttavia, affinché sia riassorbito è necessario che la cattedra sia vacante, quindi libera da altro titolare a seguito di mobilità o pensionamento. Così può avvenire il ripristino della titolarità.
In caso contrario, il docente viene trasferito conservando però il diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità presentando domanda condizionata per 8 anni.
Ora, in aggiunta a questo diritto, il docente trasferito può richiedere l’utilizzazione proprio nella scuola di precedente titolarità.
Ma come è possibile se la cattedra non era vacante?
La risposta sta nella differenza tra organico di diritto e organico di fatto.
Mentre la titolarità può cambiare solo in organico di diritto, le utilizzazioni interessano l’organico di fatto, dove cattedre occupate possono risultare disponibili per un anno a causa di mobilità o assenze temporanee del titolare.
In questi casi, pur non essendo la cattedra vacante, il docente può richiedere l’utilizzazione usufruendo della precedenza nella scuola di ex-titolarità. Un modo, dunque, per “rientrare” seppur annualmente.
Leggi anche:
Ammissione con riserva nelle Gps: cosa significa e quali controlli sono previsti sugli aspiranti
Carta spesa da 500 euro, può richiederla anche un single? Ecco cosa c’è da sapere
Segui i canali social di InformazioneScuola
Iscriviti al gruppo Telegram: Contatta @informazionescuola
Iscriviti al gruppo whatsapp
Iscriviti alla nostra pagina Facebook