La questione delle sostituzioni dei docenti curricolari assenti è un tema che da anni anima il dibattito nel mondo della scuola, soprattutto quando si parla del ruolo del docente di sostegno. Può un insegnante di sostegno sostituire un collega curricolare assente? La risposta è sì, ma solo in casi eccezionali e ben definiti.
La Contitolarità del Docente di Sostegno
Partiamo da un presupposto fondamentale: l’insegnante di sostegno è contitolare della classe in cui opera. Questo significa che, secondo l’articolo 13, comma 6 della legge 104/92, il docente di sostegno non è una figura dedicata esclusivamente all’alunno con disabilità, ma partecipa attivamente alla programmazione didattica e alla gestione della classe. Tuttavia, questo non implica automaticamente che possa sostituire un collega curricolare assente.
Cosa Dice la Normativa
Le Linee guida ministeriali per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità sono chiare: il docente di sostegno non può essere distolto dalle sue funzioni principali, se non in casi eccezionali. La Nota protocollare n. 9839 del 2010 specifica che l’utilizzo del docente di sostegno per sostituzioni è consentito solo quando non ci sono altre soluzioni praticabili.
I Casi Eccezionali
Quali sono, quindi, le situazioni in cui un docente di sostegno può legittimamente sostituire un collega assente? Ecco i principali scenari:
- Assenza dell’alunno con disabilità: se lo studente non è presente, il docente di sostegno può essere impiegato per la sostituzione senza compromettere il progetto educativo individuale (PEI).
- Impossibilità di trovare personale alternativo: quando non ci sono docenti in esubero o con ore disponibili, la sostituzione può essere affidata al docente di sostegno.
- Autonomia dell’alunno: se lo studente con disabilità non richiede un supporto costante, il docente di sostegno può temporaneamente assumere il ruolo di sostituto.
Attenzione alle Specificità
Ogni caso va valutato singolarmente. Se l’alunno con disabilità necessita di un supporto continuo, il docente di sostegno non può essere distolto dal suo incarico senza rischiare di violare i diritti dello studente. Inoltre, non è rilevante l’orario in cui avviene la sostituzione: la normativa non fa distinzioni tra le prime o le ultime ore di lezione.
In sintesi, il docente di sostegno può sostituire un collega curricolare assente solo in situazioni eccezionali e ben motivate, come l’impossibilità di trovare altre soluzioni o l’assenza dell’alunno con disabilità. Tuttavia, è fondamentale che la scuola valuti attentamente ogni situazione, garantendo sempre il rispetto dei diritti degli studenti e delle normative vigenti.
Per ulteriori chiarimenti, è consigliabile consultare le Linee guida ministeriali e la Nota protocollare n. 9839/2010, strumenti essenziali per orientarsi in un ambito complesso e delicato come quello dell’integrazione scolastica.
Leggi anche:
A Gela (CL) un bambino in pochi mesi di scuola cambia sei insegnanti di sostegno, la lettera
Segui i canali social di InformazioneScuola
Iscriviti al gruppo Telegram: Contatta @informazionescuola
Iscriviti al gruppo whatsapp
Iscriviti alla nostra pagina Facebook