Sciolta la riserva e depennati dalle GaE
Oltre al provveditorato di Alessandria, del quale vi abbiamo dato notizia, prosegue anche in altre province il depennamento dalle GaE dei ricorsisti diplomati magistrale. Sono già centinaia le mail che stiamo ricevendo in Redazione che chiedono informazioni in merito ai provvedimenti, purtroppo non siamo, al momento, in grado di rispondere. Invitiamo pertanto i precari a rivolgersi alle associazioni attraverso le quali hanno fatto ricorso, sapranno essere più esaustive di noi.
Intanto pubblichiamo il provvedimento di espulsione dalla GaE emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Organici e mobilità scuola superiore di II grado
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo – Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Vista la legge 4.06.2004 n. 143;
Vista la legge 27.12.2006 n. 296, in particolare il comma 605 dell’art.1;
Visto il D.M. n. 235 del 1.04.2014 di aggiornamento/permanenza/conferma e iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17, che non consente nuove inclusioni;
Visti i precedenti provvedimenti in esecuzione dei decreti monocratici emessi dal TAR del Lazio Sez. III bis nell’ambito dei ricorsi descritti nell’allegata tabella:
Visto :l proprio decreto n. 163 del 17.08.2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado e al personale educativo valide per l’a.s. 2016/2017;
Tenuto Conto: che il predetto inserimento in G.A.E. è stato disposto con espressa riserva di procedere al depennamento nel caso in cui il prosieguo del giudizio sia favorevole all’Amministrazione.
Ritenuto: pertanto, di dovere procedere all’esecuzione delle Sentenze del TAR Lazio Sez. III bis.
Visto l’art. 25, comma 5, del C.C.N.L. del 29/11/2007 nella parte in cui prevede “è comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”;
DISPONE
Per le motivazioni di cui alla premessa e con effetto retroattivo, sono depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola di primo e secondo grado e dalla relativa graduatoria di Istituto di prima fascia i sottoelencati Ricorrenti, precedentemente inseriti con riserva nelle corrispondenti Graduatorie ad esaurimento in esecuzione dei sottoelencati decreti monocratici emessi dal TAR Lazio Sez. III bis:
I Dirigenti Scolastici che abbiano stipulato con i predetti docenti contratti a tempo determinato a seguito degli atti di individuazione annullati con il presente decreto, adotteranno, in attuazione dell’apposita clausola risolutiva, i decreti motivati di risoluzione del contratto, essendo venuto meno il presupposto che dava loro diritto all’individuazione; detti contratti stipulati con i docenti si intenderanno quindi risolti al termine delle attività didattiche del corrente anno scolastico.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
Il presente è pubblicato sul sito di questo Ufficio www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo
Il dirigente
Patrizia Graziani
Ci scusiamo con i nostri lettori per l’errore nel titolo, a differenza dell’espulsione dalle GaE dei diplomati magistrale della provincia di Alessandria, in questo caso si tratta di docenti della scuola secondaria.