Diplomati magistrale, il T.A.R. gli riconosce il diritto di stare nelle GaE
Se da un lato tutti gli altri continuano a registrare bocciature da parte del TAR, di contro i diplomati magistrale collezionano vittorie in tribunale a dimostrazione che le maestre in tutti questi anni hanno subito un grave torto. Il loro titolo è abilitante e pertanto gli spettava di diritto l’iscrizione alle Graduatorie ad Esaurimento. Tuttavia moltissimi di loro attendono con ansia lo scioglimento della Riserva T. L’ultima sentenza pubblicata l’ha emessa il T.A.R. del Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), sul ricorso numero di registro generale 660 del 2016, che vi riportiamo qui di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 660 del 2016, proposto da:
Sarah Ingellis, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Raponi, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Avv. Raponi in Latina, corso Giacomo Matteotti, 208;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ope legis domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del MIUR n.495 del 22 giugno 2016, recante i criteri generali per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 nella parte in cui non consente l’inserimento nelle due graduatorie ad esaurimento relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria della provincia di Latina dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2017 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 23.9.2016, tempestivamente depositato, la sig.ra Sarah Ingellis ha impugnato il decreto MIUR 22 giugno 2016, n. 495 – recante i criteri generali per l’aggiornamento delle graduatorie d’esaurimento del personale docente per il triennio scolastico 2014 2017 – nella parte in cui non consentiva l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento relative alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria della Provincia di Latina, mediante l’inserimento del personale docente, avente titolo all’insegnamento, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
Avverso tale atto l’interessata ha proposto ricorso, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
A sostegno del ricorso l’interessata evidenzia il valore abilitante del titolo in precedenza specificato, con conseguente possibilità di inserimento del possessore di tale titolo, conseguito entro il predetto anno scolastico 2001/2002, nelle graduatorie ad esaurimento.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca eccependo l’inammissibilità del ricorso e richiedendone nel merito la reiezione.
Con ordinanza n. 301, emessa nella camera di consiglio del 20 ottobre 2016, il collegio accoglieva la proposta domanda cautelare.
All’udienza del 4 maggio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Prima di passare all’esame del primo motivo del ricorso il Collegio deve darsi carico delle eccezioni in rito sollevate dalla difesa erariale.
Deve, innanzitutto, essere respinta l’eccezione d’irricevibilità del ricorso per tardività, tenuto conto che il d.m. 16 marzo 2007 non costituisce oggetto del presente ricorso, non essendo stato impugnato dalla deducente.
Analogamente, dev’essere respinta l’ulteriore eccezione relativa all’asserita carenza di interesse ad impugnare il decreto ministeriale 495/16, dovendosi ritenere che l’interesse preminente della sig.ra Sarah Ingellis va individuato nel superamento della preclusione prevista dal decreto oggetto di gravame, con conseguente inserimento della stessa in graduatoria.
Deve, del pari, essere respinta l’eccezione inerente al precedente giudicato del giudice ordinario, per la semplice ragione che l’interessata non ha intentato alcun ricorso dinanzi a quel giudice.
Tutte le predette eccezioni devono essere, perciò, respinte.
Nel merito il ricorso appare fondato.
Il Collegio pur consapevole del diverso orientamento che di recente si è formato su questioni analoghe (per tutti TAR Lazio – Roma sez. III bis Sent. n. 07112/2017) ritiene tuttavia di dover aderire, con specifico riferimento al valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002, all’indirizzo del Consiglio di Stato, cristallizzatasi a seguito del parere formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014, che ha riconosciuto il citato diploma come “abilitante a tutti gli effetti di legge” (cfr. sentenza 3 agosto 2015 n. 2788).
Segnatamente, secondo il Consiglio di Stato, “Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito del richiamato parere del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell’inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo (quello sopra menzionato di questo Consesso, che ha definitivamente acclarato, ai sensi dell’art. 53 r.d. 6 maggio 1923 n. 1054 e dell’art. 197 del d.l. 16 aprile 1994 n. 297, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima dell’attivazione del corso di laurea in Scienza della formazione) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (nei limiti dell’esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato)”.
D’altro canto, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono stati ritenuti illegittimi dal Consiglio di Stato, con conseguente annullamento del decreto ministeriale n. 235/14 (cfr. sent. 16 aprile 2015, n. 1973).
Ne consegue che, essendo la vista decisione passata in giudicato, la stessa non può che fare stato nei confronti di tutti gli interessati.
Nel caso di specie, è indubbio che la ricorrente sia munita di diploma magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, di tal che la stessa deve essere annoverata tra i soggetti interessati all’inserimento nell’invocata graduatoria.
La suesposta conclusione sembra trovare ulteriore conferma, sulla scorta della ridetta decisione del Consiglio di Stato, là dove è stato rimarcato l’esclusivo requisito che:… “i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante…
In conclusione – assorbiti gli ulteriori profili non espressamente esaminati – il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, annullato – conformemente alla richiesta delle interessate – il decreto ministeriale n.495 del 22 giugno 2016.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, stante il non unico orientamento giurisprudenziale formatosi sulle questioni proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Massimo Marra Carlo Taglienti