A seguito di numerose domande, per dubbi generati della diffusione di informazioni errate, frutto della “scienza” dei soliti “ben informati “, preciso quanto segue.
Stando all’attuale normativa, i docenti che hanno ottenuto il trasferimento su scuola o su ambito territoriale con decorrenza 1.9.2018, unitamente ai neo immessi in ruolo in pari data, le immissioni in ruolo avranno luogo a fine luglio o ai primi di agosto, potranno presentare per il prossimo anno domanda di trasferimento e passaggio.
Invece i docenti che otterranno la mobilità con decorrenza 1.9.2019 se avranno il trasferimento o il passaggio su scuola, saranno bloccati su tale scuola per tre anni, senza poter chiedere domanda di trasferimento negli anni successivi a meno che abbiano una delle preferenze di cui all’art. 13 del contratto sulla mobilità , nessun blocco per chi invece otterrà il trasferimento su ambito territoriale che potrà presentare domanda di trasferimento o passaggio per l’anno successivo parimenti per i docenti neo immessi in ruolo su ambito con decorrenza 1.9.2019.
Tale norma é stata inserita nel CCNL 2018 firmato lo scorso 14 aprile da Flc Cgil , Cisl, Uil , Fgu ex Gilda che ha altresì stabilito che il CCNI sulla mobilità avrà una durata triennale, oggi dura un anno.
Non sfugge il fine della nuova norma voluta dal Miur diretto dalla Fedeli e accettata dai sindacati, cioè limitare la mobilità dei docenti e far transitare tutti su ambito, che era una delle finalità della legge 107.
Saprà questo governo detto del cambiamento ribaltare questa tendenza e cioè abolire gli ambiti territoriali, abolire la chiamata diretta ora solo sospesa pet un anno, abolire gli incarichi triennali a cura dei DS e ripristinare per tutti la titolarità su scuola?
Libero Tassella