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Cosa succede al docente che non supera l’anno di prova?

Ecco il percorso normativo e le conseguenze per i docenti che non superano il secondo periodo di prova dopo il passaggio di ruolo

Roma, 14 gennaio 2025 – Quando un docente ottiene il passaggio di ruolo ma non riesce a superare il secondo anno di prova, la normativa prevede il suo ritorno al ruolo di provenienza. Andiamo ad analizzare nel dettaglio questo delicato processo.

Il percorso dell’anno di prova

Secondo la vigente normativa (L. 107/2015, D.lgs. 297/94, DM 226/2022), il docente neoassunto o con passaggio di ruolo deve affrontare un articolato percorso di formazione e prova nell’arco del primo anno di servizio.

Questo prevede:

  • Redazione di un bilancio di competenze iniziale
  • Definizione di un patto per lo sviluppo professionale con il dirigente scolastico
    50 ore di attività formative suddivise in varie modalità (lezioni, laboratori, peer to peer, online)
  • Compilazione di un portfolio professionale
  • Bilancio di competenze finale
  • Colloquio e test finale davanti al Comitato di valutazione

Valutazione finale da parte del dirigente scolastico

Il mancato superamento del test finale comporta la non conferma in ruolo
Al termine di questo percorso, il Comitato di valutazione esprime un parere sul superamento dell’anno di prova, parere che però non è vincolante per il dirigente scolastico.

È il dirigente, infatti, che emette il provvedimento finale di conferma in ruolo oppure di ripetizione del periodo di prova. Il mancato superamento del test finale da parte del docente, in particolare, comporta il mancato riconoscimento dell’idoneità alle competenze professionali richieste e quindi la non conferma in ruolo.

Il ritorno al ruolo di provenienza

Proprio in questo caso, ovvero quando il docente non supera il secondo periodo di prova, la normativa prevede il suo ritorno al ruolo di provenienza.

Come recita l’art. 439 del D.lgs. 297/94, “il docente che non supera l’anno di prova (secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile) è dispensato dal servizio” e, se proveniente da altro ruolo, “è restituito al ruolo di provenienza”.

Quindi, nel caso specifico di un docente di scuola secondaria di primo grado che chiede il passaggio alla secondaria di secondo grado e non supera il secondo anno di prova, egli rientrerà nel ruolo originario della scuola media.

Questa disposizione mira a tutelare sia l’interesse dell’amministrazione scolastica, garantendo personale adeguatamente formato, sia quello del docente, preservandone la precedente posizione giuridica.

Insomma, il mancato superamento dell’anno di prova dopo il passaggio di ruolo è tutt’altro che un esito scontato, ma comporta il ritorno al precedente incarico. Un passaggio da tenere ben presente per tutti i docenti che intendono intraprendere nuove sfide professionali.

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