In un recente messaggio, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti riguardo ai termini di prescrizione e decadenza relativi al congedo di paternità obbligatorio, regolamentato dall’articolo 27-bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico sulla maternità e paternità).
Prescrizione: un termine breve per l’indennità
Secondo le indicazioni dell’INPS, per il congedo di paternità obbligatorio si applica un termine di prescrizione annuale, in deroga al termine ordinario previsto dal Codice Civile. Questa specificità è disciplinata dall’articolo 6, ultimo comma, della legge n. 138 del 1943, che prevede termini ridotti per l’indennità di malattia.
La scelta di adottare un termine di prescrizione breve è motivata dalla giurisprudenza che stabilisce una stretta correlazione normativa tra l’indennità di paternità, maternità e malattia. Tale connessione è esplicitata dall’articolo 29, comma 2, del Testo Unico sulla maternità e paternità, che richiama l’articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.
Decadenza: una scadenza annuale per la richiesta
Per quanto riguarda il termine di decadenza, si conferma l’applicazione di un periodo annuale come previsto dall’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. Questa impostazione riflette non solo alcune decisioni giurisprudenziali in materie analoghe, ma anche la finalità del congedo di paternità: promuovere una ripartizione più equa delle responsabilità familiari e favorire la parità di genere sul lavoro.
Un quadro armonizzato con il congedo di maternità
L’armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza con quelli previsti per il congedo di maternità evidenzia l’importanza della misura come strumento di welfare temporaneo e non pensionistico. Si tratta di un passo avanti verso una maggiore inclusività nelle politiche sociali e familiari, garantendo ai padri lavoratori un accesso più equo ai diritti parentali.
Con queste precisazioni, l’INPS ribadisce il suo impegno nel supportare i lavoratori genitori, fornendo chiarezza normativa e facilitando l’accesso alle tutele previste per il congedo di paternità obbligatorio.
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