Il Decreto legge n°126 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti” firmato dal Presidente della Repubblica il 29/10/2019 che prevede anche un concorso straordinario per la Scuola Secondaria per 24000 posti evidenzia non poche criticità.
P.S.N. (Professionisti Scuola Network) e S.B.C. (Scuola Bene Comune) dopo una attenta lettura del D.L. n. 126 del 29.10.2019 art. 1 ,in sede di conversione in legge, ritengono necessarie prevedere le seguenti rettifiche ed integrazioni con specifici emendamenti.
1) Consentire ai docenti che, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione, siano iscritti e frequentanti il corso di specializzazione, fermo restando i requisiti di accesso previsti dal D.L., di partecipare al concorso riservato su posto di sostegno con riserva, detta riserva sarà sciolta alla data del conseguimento del titolo di sostegno.
2) Anticipare al 2019/20 la possibilità di optare a domanda per l’immissione in ruolo con decorrenza giuridica all’1.9.2019 ed economica all’1.9. 2020 in un’ altra Regione dei docenti inseriti in graduatorie finalizzate alle immissioni di ruolo: la GM 2016, la GM.RE. 2018, alle quali vanno aggiunte le G.A.E. (non previste dal DL 126 ) su tutti i posti disponibili e vacanti già autorizzati dal Mef per l’a. s. 2019/20 e non attribuiti per esaurimento delle graduatorie in alcune Regioni nonché sul 50% dei posti disponibili e vacanti per pensionamento Quota 100 e non attribuiti per il 2019/2020 alle immissioni in ruolo, perché comunicati con ritardo rispetto alle operazioni di assunzioni relative all’a.s. 2019/20.
3) Per ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, estendere, oltre l’anno scolastico 2020/21, la possibilità di optare a domanda per l’immissione in ruolo in un’ altra Regione, dove le graduatorie sono esaurite e dopo le operazioni di immissione in ruolo ci siano ancora posti disponibili e vacanti da attribuire, possibilità ora limitata dal D.L. al solo a.s. 2020/21.
4) I docenti che saranno assunti con il concorso speciale e quelli che esercitano il diritto di opzione per l’immissione in ruolo in altra Regione non potranno presentare domanda di trasferimento o di assegnazione provvisoria interprovinciale su posto comune o di sostegno prima di 4 anni di effettivo servizio prestati continuativamente nella stessa scuola oltre l’anno di prova e di formazione.
5) Al fine di realizzare la mobilità professionale dei docenti forniti di titolo di studio valido, si prevede per i docenti di ruolo la possibilità di partecipare al concorso straordinario anche ai soli fini abilitativi, da dichiarare all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, solo in questo caso i requisiti dei tre anni di servizio svolti nello Stato possono essere prestati anche in anni antecedenti al 2011/12 e si prevede l’esonero dal conseguimento dei 24 CFU.
6) Al fine del contenimento della spesa pubblica, i 24.000 docenti vincitori del concorso riservato e i docenti idonei al concorso che partecipano alla procedura abilitante, con tre anni di servizio nella scuola secondaria statale saranno esonerati dal conseguimento dei 24 CFU.
7) I docenti vincitori di concorso riservato, gli idonei con i tre anni di servizio nella scuola statale nonché i docenti con servizio nella scuola paritaria ammessi alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, non devono avere il requisito di essere in costanza di servizio di insegnamento con un contratto annuale almeno al 30 giugno come è stato previsto dal D.L.
P.S.N. Professionisti Scuola Network
S.B.C. Scuola Bene Comune
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