Con il 730 precompilato 2024 non gli scontrini delle spese sanitarie non vanno portati ai Caf

La dichiarazione dei redditi precompilata del 2023 non richiede la presentazione di scontrini o fatture per le spese sanitarie. Basta esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie presenti nella precompilata. Questa è una delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle guide sulle agevolazioni delle dichiarazioni 2024 pubblicate sul sito dell’agenzia delle entrate.

730 precompilato 2024, facciamo chiarezza

Per quanto riguarda la detrazione delle spese sanitarie in caso di presentazione della precompilata con modifiche, il Caf o il professionista deve verificare la corrispondenza delle spese con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzate per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

In alternativa, il contributore può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPRn. 445/2000 con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal sistema tessera sanitaria.

Inoltre, è opportuno notare che in caso di spese sanitarie rimborsate da assicurazioni e casse assistenziali, è sufficiente che il Caf o il professionista abbiano verificato la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione rilasciata dagli enti con la documentazione fornita dal contribuente, risultanze della documentazione relativa.

730 precompilato 2024 – Detraibili anche se non tracciate in strutture accreditate al Ssn

Dal 2020, la detrazione delle spese sanitarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Fatta eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn (art. 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2020).

L’Agenzia delle Entrate in merito alla deroga per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn, segnala che la stessa prende a riferimento il soggetto che eroga la prestazione, senza disporre che si debba trattare di prestazione resa in convenzione con il Ssn, e si ritiene che il contribuente abbia diritto alle detrazioni spettanti per i pagamenti effettuati per tutte le prestazioni sanitarie anche se effettuate in contanti rese dalle strutture pubbliche e dalle strutture private accreditate al Ssn, sia in convenzione con il Ssn che in regime privato.

In sintesi, la detrazione delle spese sanitarie non richiede la presentazione di scontrini o fatture, ma solo il prospetto dettagliato delle spese sanitarie presente nella precompilata.

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